28 Luglio 2020 / / Idee

Il super bonus del 110% è entrato ufficialmente in vigore con la legge 77 del 17 luglio 2020.

Questo super bonus promette di regalare importanti interventi di ristrutturazione a chi riuscirà ad accedervi. Però le promesse fatte dal legislatore non corrispondono alla realtà dei fatti.

In questo articolo faremo una panoramica completa su questa misura e lo faremo senza gli inutili paroloni di cui si riempiono la bocca la maggior parte dei tecnici e degli avvocati.

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Mentre scrivo siamo nel mese di luglio 2020. L’Italia e l’Europa stanno lentamente uscendo dalla pandemia globale di Covid. L’America (tutta) al contrario non riesce a venirne fuori. E il nostro governo a maggio, tra le varie misure a sostegno della ripresa post-lockdown, si è inventato lo slogan “gli italiani si ristruttureranno casa gratis”.

Questo grazie al super bonus del 110% introdotto prima con li decreto legge 34, chiamato “rilancio”, che dopo sessanta giorni è stato convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020.

Questi proclami hanno generato grande entusiasmo in milioni di persone. Il patrimonio edilizio italiano è ormai vecchio, brutto (non esistono solo i centri storici purtroppo…), consuma tanto e non è sismicamente adeguato.

Il problema è che no, gli italiani non si ristruttureranno affatto casa gratis. Chi lo ha detto ha mentito, consapevolmente o inconsapevolmente non lo so e non spetta a me dirlo, e ha illuso troppe persone.

Mi ricordo tutte le email che ho ricevuto per settimane al suono di “con questo bonus rivoluziono casa”. E anche la delusione quando raccontavo come stanno realmente le cose.

Proprio pochi giorni fa sono andato a fare una delle prime partite di calcetto post-lockdown. Sì, sono uno dei milioni di italiani che, superati i quarant’anni, provano a sentirsi ancora giovani insistendo a rompersi ginocchia e slogandosi caviglie per correre dietro ad un pallone.

Nel gruppo di calcettisti del venerdì sera con cui condivido prestazioni degne del miglior Margheritoni, siamo ben tre architetti.

Un nostro amico, finita la partita, mentre ci stavamo riprendendo prima della meritata doccia, ha osato dire: “sentite ma com’è questa storia del 110%? Vorrei approfittare per fare i lavori in casa”.

Non lo avesse mai detto! Ogni suo sogno stato immediatamente smontato.

“Col super bonus non potrai ristrutturare casa…scordatelo!”

Gli abbiamo spiegato come funziona (se ci ripenso in effetti gli abbiamo regalato una consulenza coi fiocchi) e alla fine ha concluso:

“Ma perché ci hanno raccontato queste pa**e?”

A questa domanda non so darti una risposta. Però se anche tu vuoi capirne veramente di più sul super bonus al 110%, su quali lavori possono accedervi, se puoi usufruirne per casa tua, se veramente farai i lavori gratis…ho scritto questa consulenza gratuita per te.

Se nel precedente articolo sull’argomento (che puoi trovare qui) parlavamo dei contenuti del decreto legge che ha introdotto il super bonus, in questo articolo ti parlerò della legge definitiva che disciplina il super bonus.

Infatti sebbene i decreti legge entrino subito in vigore, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, altrimenti perdono di efficacia.

Il processo di conversione prevede la discussione in parlamento e senato. Dove le varie forze politiche propongono modifiche.

Gli articoli che trattano il super bonus e lo sconto in fattura/cessione del credito hanno subito alcune modifiche in questa conversione, anche se non sostanziali.

Come leggerai però mancano ancora alcuni decreti attuativi a corollario della legge, che dovrebbero essere pubblicati entro 30 giorni dalla conversione (Quindi arriveranno a ferragosto…) e che non la rendono ancora pienamente operativa.

Però ormai le misure previste sono fisse e definite, quindi possiamo darle per acquisite.

Ti avverto: non sarà un articolo breve, quindi mettiti comodo e con il giusto tempo a disposizione.

Come al solito cercherò di essere il più chiaro possibile. Come sai il pubblico a cui mi rivolgo non sono i miei colleghi progettisti ma sono tutti i proprietari di casa che devono ristrutturare…un linguaggio tecnico non avrebbe senso.

Ma in ogni caso parliamo di leggi, quindi qualche passaggio ostico ci sarà. Se hai qualche dubbio su quello che ho scritto usa i commenti qui sotto per eventuali chiarimenti.

NB: mentre stavo scrivendo questo articolo, è uscita anche la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che ha aiutato a chiarire qualche punto.

Puoi scaricarla da qui se vuoi:

SUPER BONUS 110%…COSA SIGNIFICA?

Cominciamo a chiarire i concetti di base.

Quando parliamo di super bonus al 110% ci riferiamo all’estensione di alcune misure delle detrazioni fiscali già esistenti per chi fa interventi di recupero di edifici, case e appartamenti. Cioè del patrimonio edilizio esistente.

Le detrazioni di cui puoi usufruire, da tempo ormai, per la tua ristrutturazione sono varie:

  • Bonus casa, con detrazione del 50% delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di ristrutturazione della casa;
  • Bonus arredamento, con detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (puoi usufruirne solo se accedi anche al bonus casa);
  • Sismabonus, con detrazione variabile dal 50% all’80% delle spese sostenute per rendere antisismici gli edifici (è un’estensione del bonus casa);
  • Ecobonus, con detrazione variabile dal 50% al 65% delle spese sostenute per efficientare energeticamente gli edifici;
  • Bonus facciate, con detrazione del 90% delle spese sostenute per sistemare le facciate degli edifici.

[Occhio: non so quando leggerai questo articolo. L’elenco qui sopra è per le detrazioni valide a tutto il 2020…siccome molte hanno scadenza annuale (anche se vengono regolarmente prolungate) non garantisco che siano in vigore mentre stai leggendo]

Qui sopra li ho riassunti sinteticamente, ma ho scritto vari articoli sulle detrazioni fiscali, se vuoi approfondire qui sotto ti metto i link. Sennò passa oltre.

Questa premessa era necessaria perché il super bonus di cui stiamo per parlare non fa altro che modificare alcune delle detrazioni già esistenti.

Infatti la legge 77, per quanto riguarda le detrazioni sulla ristrutturazione, nella sostanza:

  1. Estende la percentuale di detrazione al 110% per alcune delle misure che ti ho elencato sopra;
  2. Introduce la possibilità di ottenere lo sconto in fattura di una somma fino all’importo della detrazione, oppure di cedere tale detrazione sotto forma di credito di imposta ad un soggetto terzo.

E lo fa non solo per quelle estese al 110%, ma per tutte le detrazioni che ti ho elencato sopra – ad eccezione del bonus arredamento.

Naturalmente vengono messi dei paletti. E nel resto dell’articolo parleremo proprio di questi paletti. Che poi è il succo di tutto.

L’articolo sarà diviso in quattro capitoli:

  1. Un mega riassuntone di cosa prevede la legge 77 in termine di super bonus al 110% e di sconto in fattura/cessione del credito
  2. Analisi puntuale dell’articolo 119 della legge 77, relativo al super bonus
  3. Analisi puntuale dell’articolo 121 della legge 77, relativo allo sconto in fattura/cessione del credito
  4. Alcune riflessioni, anche su come si stanno muovendo imprese e altri player del settore

Partiamo dal mega riassuntone.

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CAPITOLO 1 – MEGA RIASSUNTONE: SUPER BONUS DEL 110% E SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO IN POCHE RIGHE

Ho deciso di mettere all’inizio e non alla fine il riassunto dei principali punti che caratterizzano il super bonus e lo sconto in fattura/cessione del credito per questioni di praticità.

Se sei interessato solo a sapere i punti principali di queste misure ti basta leggere solo questo capitolo (e l’ultimo).

Se invece vuoi approfondire, e quindi leggere anche gli altri capitoli, avendo già letto questo riassunto avrai già le idee chiare per affrontarli meglio.

Naturalmente non andremo nel dettaglio. Per quello ci sono i capitoli successivi.

1.1 | Super bonus 110% – articolo 119

L’articolo 119 istituisce il super bonus del 110% e prevede quattro macro-interventi per cui vi si può accedere.

Punti comuni a tutti gli interventi:

  • La misura è valida dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
  • La detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute (che elenchiamo al prossimo punto) è da dividere in 5 rate annuali

Detrazioni al 110% per interventi di efficientamento energetico:

  1. Isolamento delle pareti, solai e tetti (superfici opache) per una superficie superiore al 25% dell’involucro con i seguenti limiti di spesa:
    • 50.000€ per edifici unifamiliari o villette a schiera;
    • 40.000€ per singola unità immobiliare in edificio da 2 a 8 unità immobiliari;
    • 30.000€ per singola unità immobiliare in edificio oltre 8 unità immobiliari;
  2. Realizzazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria centralizzati con i seguenti limiti di spesa:
    • 20.000€ per singola unità immobiliare in edificio da 2 a 8 unità immobiliari;
    • 15.000€ per singola unità immobiliare in edificio oltre 8 unità immobiliari;
  3. Realizzazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria in edifici unifamiliari o villette a schiera con limite di spesa di 30.000€.
  • Gli interventi possono riguardare le parti comuni degli edifici condominiali, gli edifici con singola unità immobiliare, le unità immobiliari in edifici plurifamiliari con ingresso autonomo dall’esterno (villette a schiera);
  • Se viene eseguito uno dei tre interventi di sopra (denominanti “trainanti”) anche tutti gli altri interventi previsti dall’ecobonus (denominati “trainati”) possono essere portati in detrazione al 110%;
  • Per usufruire del superbonus l’unità immobiliare deve aumentare di due classi energetiche o, ove non possibile, deve essere dimostrata questa impossibilità.

Detrazioni al 110% per interventi di miglioramento sismico degli edifici

  • Aliquota di detrazione unica al 110% per tutte le tipologie di intervento;
  • Limite di spesa invariato rispetto alla legge sul sismabonus (96.000€ ad unità immobiliare);
  • Esclusi immobili in zona sismica 4.

Detrazioni al 110% per interventi di installazione di impianti fotovoltaici

  • Si può accedere a tale detrazione solo se si esegue uno degli interventi di miglioramento energetico o sismico di cui sopra (è a tutti gli effetti un intervento “trainato”);
  • Ammontare massimo della spesa pari a 48.000€ per i pannelli fotovoltaici;
    • Spesa massima ammissibile per ogni Kw installato pari a 2.400€ in caso di edificio esistente;
    • Spesa massima ammissibile per ogni Kw installato pari a 1.600€ in caso di nuovo edificio;
  • Ammontare massimo della spesa pari a 48.000€ per i sistemi di accumulo dell’energia (batterie);
    • Spesa massima ammissibile per ogni Kwh di capacità di accumulo delle batterie pari a 1.000€;
  • Obbligo di cedere al GSE l’energia non utilizzata in autoconsumo;
  • Le modalità di cessione e il valore di cessione sono determinati con decreto del Mise.

Detrazioni del 110% per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

  • Si può accedere a tale detrazione solo se si esegue uno degli interventi di miglioramento energetico di cui sopra (è a tutti gli effetti un intervento “trainato”);
  • Non ci sono particolari limiti o prescrizioni.

Chi può accedere o meno alla detrazione

  • i condomìni (con l’accento sulla ì…mi raccomando);
  • Le persone fisiche, anche titolari di reddito di impresa o professionisti, su tutte le unità immobiliari che beneficiano di interventi “trainanti” sulle parti comuni degli edifici;
  • Le persone fisiche (NO come impresa o professionisti) su un massimo di due unità immobiliari che beneficiano di interventi su parti private;
  • Istituti IACP, cooperative, associazioni sportive dilettantistiche;
  • Non possono accedere alla detrazione gli immobili accatastati A/1, A/8, A/9.

Altre disposizioni

  • È obbligatorio un visto di conformità rilasciato da un commercialista/ragioniere/perito commerciale/consulente del lavoro/responsabili assistenza dei CAF (no tecnico progettista) su tutta la documentazione dell’intervento;
  • Per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici progettisti asseverano il rispetto dei limiti di legge stabiliti dalle apposite norme tecniche e la congruità della spesa;
  • Per gli interventi di miglioramento sismico i tecnici progettisti asseverano la riduzione del rischio sismico e attestano la congruità delle spese;
  • Il Mise deve emanare un decreto attuativo che determini le modalità di trasmissione delle asseverazioni e i prezziari di riferimento per i costi;
  • I tecnici che asseverano il falso sono soggetti a multe da 2.000 a 15.000 €;
  • I tecnici devono stipulare apposita polizza assicurativa;
  • Le spese per attestazioni e asseverazioni sono detraibili al 110%.
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1.2 | Sconto in fattura e cessione del credito – articolo 121

  • Chi sostiene spese detraibili ai sensi del bonus casa (50%), ecobonus (50%, 65%, 110%), sismabonus (110%), bonus facciate (90%), installazione impianti fotovoltaici (110%), installazione colonnine elettriche (110%) invece di usufruire della detrazione può…
    • Ottenere uno sconto in fattura dal fornitore e/o impresa fino all’importo della corrispondente detrazione spettante. Questi maturano un credito che possono cedere a banche, finanziarie, ESCo, etc.;
    • Cedere direttamente la detrazione sotto forma di credito di imposta a banche, finanziarie, ESCo;
  • Tali opzioni possono essere esercitate o meno per ognuno dei S.A.L. emessi;
  • Chi riceve il credito deve usarlo con la stessa rateizzazione che avrebbe il cedente (5 o 10 anni), non può portarlo da un anno all’altro (quello non usato in uno specifico anno è perso) e non può chiederlo a rimborso;
  • Se in seguito ad un controllo l’Agenzia delle Entrate verifica che la detrazione/credito non era dovuto, procede a recuperare le somme da chi ha beneficiato dei lavori;
  • Chi ha beneficiato del credito (imprese, banche, finanziarie, etc.) non lo perdono in quanto erano in “buona fede” (dalla FAQ 11 della guida dell’Agenzia delle Entrate).

Occhio all’ultimo punto che mette a fuoco un possibile problema per te…di cui parleremo più avanti.

Per il resto tutto chiaro?

Adesso approfondiamo cosa dice la legge negli articoli 119 e 121.

CAPITOLO 2 – ARTICOLO 119 DELLA LEGGE 77: OPPORTUNITÀ E LIMITI DEL SUPER BONUS AL 110%

Credo di avertelo già detto tre o quattro volte che l’articolo 119 della legge 77 introduce definitivamente la possibilità di detrarre al 110% alcune opere legate al recupero del patrimonio edilizio.

L’articolo è diviso in 23 commi (cioè sotto-paragrafi).

I primi 8 chiariscono quali interventi, e in che modo, possono accedere al super bonus. I restanti integrano i primi fornendo dei chiarimenti.

Il super bonus del 110% è previsto per i seguenti interventi:

  • Alcune misure dell’ecobonus (quindi efficientamento energetico degli edifici) – commi da 1 a 3-bis;
  • Interventi del sismabonus (quindi miglioramento sismico degli edifici) – commi 4 e 4-bis;
  • Installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo dell’energia prodotta – commi da 5 a 7;
  • Installazione di colonnine elettriche – comma 8.

La prima cosa evidente è che gli interventi che rientrano nel bonus casa, cioè quelli classici per ristrutturare, sono esclusi da questo super bonus.

Non ti puoi ristrutturare casa gratis. Con buona pace di tutti i proclami del governo.

Gli interventi più interessanti che rientrano nel super bonus, e per cui si stanno muovendo la maggior parte degli operatori del settore, sono senza dubbio quelli legati all’ecobonus. Però vedremo come ci sono molte limitazioni ed in particolare viene escluso l’intervento diretto da parte del singolo proprietario di un appartamento in condominio.

2.1 | Super bonus al 110% per interventi di efficientamento energetico (ecobonus)

Qui parliamo di quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’articolo 119 della legge 77.

Comma 1: gli interventi “trainanti” previsti

Si tratta di opere legate all’efficientamento energetico per cui la detrazione è stata portata al 110%. Questa detrazione deve essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo (l’ecobonus normale prevede 10 rate annuali di pari importo) ed è in vigore per le spese sostenute tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Il comma 1 ci dice quali interventi di efficientamento energetico possono accedere alla detrazione del 110%. Sono 3.

Intervento 1: Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro per oltre il 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno dell’edificio purché abbia un accesso autonomo dall’esterno.

Vediamo i principali cardini di questa tipologia di interventi.

Punto 1 – isolamento degli edifici

Qui si parla di isolare gli edifici esistenti. Con cappotto, con isolamento interno, con isolamento in intercapedine…non importa come. Si parla di isolamento.

Però emergono subito delle limitazioni dettate dalla superficie minima su cui si può intervenire e dal fatto che si parla di “edifici” e non di unità immobiliari.

Per essere chiari:

  • Condomini: si
  • Edifici singoli: si
  • Appartamento in condominio: NO in modo autonomo (a meno che non abbia oltre del 25% di superficie “disperdente” dell’intero edificio…caso raro)

Per le singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari viene fatta un’unica eccezione: quella delle villette a schiera e assimilabili.

Le villette a schiera sono il tipico esempio di unità immobiliare che si trova all’interno di un edificio (quello formato da tutte le villette) ma che ha un ingresso autonomo.

Caso assimilabile anche alle bifamiliari per intenderci (purché abbiano un accesso autonomo dall’esterno).

In questi casi anche il singolo proprietario della villetta può farsi il cappotto senza che lo facciano anche gli altri…(purché intervenga su oltre il 25% dell’involucro disperdente).

Punto 2 – superficie minima di isolamento

Approfondiamo proprio l’aspetto del 25% di superficie disperdente interessata dai lavori, condizione minima necessaria per accedere al super bonus per interventi di isolamento.

Sai come si determina la superficie disperdente di un edificio?

Ce lo dice la legge: la superficie disperdente di un edificio sono tutti quei muri-solai-tetti-finestre-porte che delimitano l’edificio dall’ambiente esterno o da una zona non climatizzata.

Per intenderci: il muro esterno, ma anche il muro che ci divide dal pianerottolo, il solaio che ci divide dai garage o da un sottotetto.

Se isolare oltre il 25% della superficie disperdente di una casa singola o di un’unità immobiliare in una villetta schiera è una condizione facilmente raggiungibile…non lo è per il singolo appartamento in un condominio.

Tra l’altro nei condomini le pareti esterne sono “parti comuni” dell’edificio…quindi in ogni caso l’intervento di cappotto esterno (solitamente il metodo più efficace di isolare) deve essere approvato dall’assemblea condominiale.

Punto 3 – no finestre

Si parla esplicitamente di “superfici opache”. Quindi finestre, balconi, porte, serrande…sono escluse. Cioè la sostituzione degli infissi non accede direttamente a questa misura. (Ma tra poco vedremo come la legge la fa rientrare dalla…finestra).

Punto 4 – limiti di spesa

La legge infatti ci dà anche i limiti di spesa detraibili con il super bonus.

  • Spesa massima di 50.000€ per edifici unifamiliari e villette a schiera;
  • Spesa massima di 40.000€ per ogni unità immobiliare di edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
  • Spesa massima di 30.000€ per ogni unità immobiliare di edifici con più di 8 unità immobiliari.

Cosa succede se superi questi limiti di spesa?

Che le restanti somme le detrai con le normali percentuali di detrazione dell’ecobonus (65%) fino al raggiungimento dei limiti di spesa previsti dalla legge specifica (60.000€ totali…). E per le somme eccedenti non detrai nulla.

Comunque, ad eccezione delle case unifamiliari che in alcuni casi possono essere molto grandi (ma come vedremo le ville sono escluse da questa misura) e richiedere investimenti elevati, sono buoni limiti di spesa.

Punto 5 – criteri ambientali minimi

Ultima cosa: i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i cosiddetti C.A.M., cioè criteri ambientali minimi.

Per dirla pane e salame: devono essere ecologici (cioè avere un’apposita certificazione).

Naturalmente questi materiali costano molto di più dei normali materiali isolanti…

Passiamo alla seconda detrazione legata all’ecobonus che usufruisce del 110%:

Intervento 2: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Da eseguirsi sulle parti comuni degli edifici.
Punto 1 – impianti centralizzati

Parliamo di impianti condominiali centralizzati. E parliamo delle opere da eseguirsi sulle parti comuni degli edifici.

Quindi, a scanso di equivoci, se hai un appartamento in condominio e vuoi sostituire l’impianto di riscaldamento…non sei compreso in questa detrazione.

Tra l’altro ti voglio evidenziare come le opere detraibili sono quelle “da eseguirsi sulle parti comuni degli edifici”. Quindi non quelle dentro gli appartamenti (che sono privati). Le eventuali opere interne alle unità immobiliari (per allacciarsi o uniformarsi al nuovo impianto centralizzato) non rientrano direttamente in questa misura della detrazione (ma vedrai che ci rientrano dalla finestra…).

Punto 2 – tipologia impianti

I nuovi impianti installati possono essere:

  • Con caldaia a condensazione ad alta efficienza (a metano);
  • A pompa di calore (elettrico);
  • Ibridi (gas+elettrico) o geotermici;
  • A microcogenerazione;
  • A collettori solari;

Oppure si può allacciare l’edificio ad un sistema di teleriscaldamento efficiente, ma solo se l’immobile si trova in un comune montano non interessato da procedure europee di infrazione.

Posto che ritengo difficile convincere un condòmino che scalda l’appartamento con la sua caldaietta, a passare ad un sistema centralizzato, ai fini dell’efficienza sarebbe un intervento interessante.

Punto 3 – limiti di spesa

Anche qui vengono dati dei limiti di spesa:

  • Spesa massima di 20.000€ per ogni unità immobiliare di edifici da 2 a 8 unità immobiliari;
  • Spesa massima di 15.000€ per ogni unità immobiliare di edifici con più di 8 unità immobiliari.

La detrazione riguarda anche le spese di smaltimento del vecchio impianto.

Proseguiamo con la terza e ultima misura legata all’ecobonus:

Intervento 3: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Da eseguirsi sugli edifici unifamiliari o sulle singole unità immobiliari delle villette a schiera (“edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno”).

Praticamente stiamo parlando della stessa cosa del punto precedente solo che è cambiato il tipo di edificio: ora ci riferiamo agli edifici unifamiliari e alle villette a schiera.

Anche qui i nuovi impianti installati possono essere:

  • Con caldaia a condensazione ad alta efficienza (a metano);
  • A pompa di calore (elettrico);
  • Ibridi (gas+elettrico) o geotermici;
  • A microcogenerazione;
  • A collettori solari;
  • A biomassa (pellet) se l’edificio si trova in area non metanizzata di un comune non interessato da procedure europee di infrazione.

Vale anche la stessa cosa detta prima in merito al teleriscaldamento.

Anche qui viene dato un limite di spesa: 30.000€. E possono essere detratte anche le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

Bene, questi sono i 3 interventi che possiamo definire “trainanti”, cioè che permettono di accedere dalla porta principale al super bonus del 110%.

Però al comma 2 vengono fatti rientrare anche altri interventi…che possiamo definire “trainati”.

Comma 2: estensione della detrazione e interventi “trainati”

Il comma 2 ci dice che, se fai uno dei tre interventi di miglioramento energetico di cui al comma 1 puoi detrarre al 110% anche gli altri interventi previsti dall’ecobonus.

Chiariamo meglio il concetto.

Nell’articolo sulle detrazioni fiscali ti spiego come l’ecobonus sia formato da varie misure. Te le elenco sinteticamente:

  1. Interventi di riqualificazione energetica su interi edifici esistenti (l. 296/2006, art.1, comma 344)
  2. Interventi sull’involucro degli edifici per riduzione della trasmittanza termica (l. 296/2006, art.1, comma 345) – NB: è l’isolamento sia le parti opache che quelle finestrate
  3. Interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (l. 296/2006, art.1, comma 346) – NB: non è fotovoltaico ma solare termico
  4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (l. 296/2006, art.1, comma 347)
  5. Acquisto e posa in opera di schermature solari (l. 190/2014, art.1, comma 47)
  6. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (l. 190/2014, art.1, comma 47)
  7. Dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici (l. 208/2015, art.1, comma 88)
  8. Acquisto e posa di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l.205/2017, art.1, comma 3, lettera a, nume-ro 3).

Il superbonus coinvolge gli interventi dei punti 2 (solo per le strutture opache) e 4 (parzialmente anche il 6).

Il comma 2 dell’articolo 119 ci dice che se fai uno dei tre interventi che abbiamo visto al paragrafo precedente, che quindi detrai al 110%, puoi eseguire anche tutti gli altri interventi dell’elenco qui sopra detraendoli sempre al 110%.

Quindi, ad esempio, se fai il cappotto e lo detrai al 110%, puoi anche sostituire gli infissi, oppure installare le schermature solari e detrarli a loro volta al 110%.

Una conseguenza è che, se il condomìnio delibera di fare il cappotto termico, il singolo condòmino può rifarsi anche l’impianto di riscaldamento autonomo (non solo il centralizzato) in quanto è una misura prevista dall’ecobonus.

E la guida dell’Agenzia delle Entrate ci dice che anche la sola sostituzione della caldaia in questo caso beneficia del 110% di detrazione.

Capisco che sia una cosa un po’ cervellotica…però funziona così.

Viene inoltre specificato un altro aspetto: i limiti di spesa per gli interventi “trainati” sono quelli previsti dalla legge che regola l’ecobonus (ti rimando sempre all’articolo specifico per approfondimenti).

Comma 3: i requisiti tecnici

Magari questi aspetti ti interessano poco…ma sono importanti.

Infatti non è che qualsiasi intervento di presunto miglioramento energetico venga fatto può usufruire delle detrazioni del super bonus.

Bisogna rispettare dei precisi parametri.

Questi parametri sono quelli stabiliti dalle varie leggi in vigore (ci sono degli specifici decreti del 2015 che li definiscono).

Inoltre l’intervento deve portare al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare della casa a schiera (la già citata unità immobiliare con accesso autonomo dall’esterno).

Ti ho detto mille volte che il patrimonio edilizio italiano è vecchio ed energivoro (cioè consuma tanto). Però questo non significa che anche un buon intervento energetico riesca a far salire automaticamente di due classi energetiche un edificio o un appartamento.

Proprio per questo motivo nel comma 3, quando si parla delle classi energetiche da raggiungere, viene detto anche che: se il miglioramento di due classi energetiche non è possibile bisogna dimostrarlo e bisogna comunque raggiungere la classe energetica più alta possibile.

Tutto ciò deve essere dimostrato attraverso un attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento.

Ti anticipo qui una piccola riflessione: per i condomini non esistono APE che riguardano l’intero edificio, ma singoli APE degli appartamenti. Se non vengono cambiate le regole sarà necessario fare un attestato pre e post intervento per ogni appartamento (con i relativi costi).

Ultima cosa interessante è che si può usufruire del super bonus anche se fai un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio.

[Tra l’altro proprio la definizione di demolizione e ricostruzione è stata appena modificata da un altro decreto legge (il cosiddetto “semplificazioni”) che, in soldoni, adesso consente di ricostruire l’edificio in posizione (all’interno del lotto) e con forma diverse rispetto all’esistente.
Si tratta di una cosa che non ci interessa approfondire qui e di cui il tuo tecnico saprà dirti di più però è una novità importante (anche se il decreto semplificazioni deve essere ancora convertito in legge).]

Sull’ecobonus, che era la parte più consistente della questione, abbiamo detto tutto. Ci sarebbe anche il comma 3-bis ma riguarda semplicemente un’estensione dei termini al 30 giugno 2022 per gli interventi in edifici IACP, quindi un caso limitato e a cui tu probabilmente non sei interessato.

Mi tengo alcune riflessioni per l’ultimo capitolo. Ora passiamo ad analizzare i commi 4 e 4-bis…parliamo di sismabonus.

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2.2 | Super bonus per interventi di miglioramento sismico degli edifici esistenti

I commi 4 e 4-bis dell’articolo 119 riguardano le detrazioni fiscali relativi al sismabonus.

Comma 4: interventi previsti

Anche qui le detrazioni al 110% valgono per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per le opere di “efficientamento” sismico. E devono essere detratte dalle tasse in 5 rate annuali di pari importo (il sismabonus prevedeva già questa rateizzazione).

Come sicuramente sai se hai letto il mio articolo sul sismabonus tale detrazione è una misura speciale del bonus casa e prevede tre scaglioni di detrazione differente:

  • 50% se si effettua solo un miglioramento sismico;
  • 70% se si realizza un miglioramento di 1 classe sismica;
  • 80% se si realizza un miglioramento di 2 classi sismiche.

Non approfondiamo oltre e ti rimando all’articolo per saperne di più.

La legge 77 elimina queste distinzioni: per tutte le tipologie di interventi di miglioramento sismico vale la detrazione del 110%.

L’unica cosa che viene chiarita è che questa misura non vale per gli edifici ubicati in zona sismica 4, cioè la meno pericolosa dal punto di vista sismico.

Il territorio italiano infatti è diviso in quattro zone sismiche, di cui la 1 è quella più pericolosa.

Le zone sismiche 4 sono molto limitate rispetto all’estensione territoriale (anche se al nord si tratta di aree popolose) e riguardano essenzialmente: un’ampia area tra Torino e Milano, la provincia di Bolzano, una porzione del Veneto, il “tacco d’Italia” e la Sardegna.

C’è un’altra cosa: se cedi il credito maturato con questi interventi ( parleremo della cessione analizzando l’articolo 121) ad un’impresa di assicurazione e contestualmente stipuli un’assicurazione, questa assicurazione la puoi detrarre al 90% e non al 19% come era finora.

Comma 4-bis: estensione della detrazione anche ai sistemi di monitoraggio

Il comma 4-bis estende la detrazione anche ai “sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici”, purché sia eseguito insieme ad un intervento di miglioramento sismico.

Questi sistemi sono in pratica una serie di sensori installati sulla struttura in modo permanente e che comunicano ad un processore (un computer) i dati che rilevano sugli spostamenti strutturali.

Grossolanamente puoi assimilarli ad un sismografo per edifici.

2.3 | Fotovoltaico e sistemi di accumulo

Parliamo ora di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 relativi al superbonus del 110% per l’installazione di pannelli fotovoltaico e di sistemi di accumulo dell’energia prodotta.

Come vedremo si tratta di interventi che possono a tutti gli effetti rientrare tra quelli “trainati”.

Comma 5, detrazioni per installazione di pannelli fotovoltaici

Facciamo una premessa: il cosiddetto “bonus casa” (quello con cui si possono detrarre le opere di ristrutturazione al 50%) tra le varie misure prevede anche la detrazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Quindi questo superbonus al 110% per i pannelli fotovoltaici è un’estensione di un bonus esistente e non un nuovo bonus.

La percentuale di detrazione è chiaramente del 110%, da calcolarsi su un ammontare massimo di spesa di 48.000€, da dividersi in 5 rate annuali.

Però attenzione, vengono dati dei limiti di spesa per ogni chilowatt (Kw) di fotovoltaico installato.

Chiariamo.

Il dimensionamento dei pannelli fotovoltaici viene fatto in base alle effettive necessità di consumo dell’immobile.

Se hai una casa di 100mq per farla funzionare hai bisogno di un certo numero di chilowattora/anno (basta che ti guardi le bollette per capire quanto).

Se casa tua è grande 200mq i consumi naturalmente aumentano.

L’impianto va dimensionato in base ai reali consumi. E solitamente bastano pochi Kw di fotovoltaico.

Quindi, forse per evitare qualche “furbata”, il legislatore ha deciso di inserire dei limiti di costo per ogni kw installato.

Questi limiti sono due:

  • 2.400€ a Kw per installazione su edifici esistenti
  • 1.600€ a Kw per installazione su nuovi edifici o in caso di demolizione e ricostruzione

I limiti più bassi in caso di nuova costruzione sono dovuti al fatto che è già obbligo prevedere l’installazione di fonti di energia rinnovabili quando si realizza un nuovo edificio.

NB: per la cronaca, come fa notare il comma 16-ter, il limite massimo di Kw installabili col superbonus è 20 (fatti due conti). Se ne devi mettere di più (un condominio ad esempio potrebbe avere questa necessità), sull’eccedente devi applicare le aliquote previste dalla legge che regola il bonus casa.

Ultima e importantissima cosa: nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici su edifici esistenti, il superbonus è valido solo se viene effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. Quindi di efficientamento energetico (quelli del comma 1) o miglioramento sismico.

Pertanto non è autonomo (tranne che per le nuove costruzioni).

Comma 6, detrazioni per installazione di sistemi di accumulo legati al fotovoltaico

Non so se hai una vaga idea di come funziona un impianto fotovoltaico: di base ci sono dei pannelli che trasformano l’energia del sole in energia elettrica.

Ma cosa ci fai di questa energia?

In parte la puoi utilizzare subito per accendere la lampadina o azionare il condizionatore, ma quella che non ti serve subito?

La puoi stipare in enormi batterie ricaricabili, dette “sistemi di accumulo”.

Il comma 6 prevede il superbonus anche per questi sistemi di accumulo per i quali è previsto un limite di spesa sempre di 48.000€, la suddivisione in 5 rate annuali e un costo massimo di 1.000€ a kWh di capacità di accumulo.

Comma 7, cessione dell’energia non utilizzata

Per capire cosa prevede questo comma torniamo al nostro impianto fotovoltaico.

Abbiamo detto che i pannelli producono energia elettrica.

Questa energia elettrica puoi usarla istantaneamente e/o accumularla in enormi batterie.

Ma quando le batterie hanno raggiunto la loro capacità massima?

Cosa ci fai dell’energia in più che produci?

Solitamente si immette questa energia nella rete elettrica nazionale dove ci possono essere vari acquirenti con cui fare accordi. Il comma 7 prevede obbligatoriamente di cedere l’energia al GSE (gestore dei servizi energetici).

Come si cede questa energia al GSE? Quanto viene pagata? Quali sono i limiti di utilizzo dell’energia autoprodotta?

Tutto ciò è demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (uno dei tanti previsti da questa legge) di cui ad oggi siamo in attesa.

2.4 | Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Il comma 8 introduce l’ultima opera per cui viene previsto il superbonus: l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

La divisione è sempre in 5 rate annuali di pari importo e può accedere al superbonus solo se effettuata insieme ad un degli interventi di efficientamento energetico che abbiamo visto prima (quelli del comma 1 dell’articolo 119).

Si tratta quindi a tutti gli effetti di un’opera “trainata”.

Non c’è altro da aggiungere per questa quarta misura e per quanto riguarda le opere che possono accedere alla detrazione del 110% abbiamo detto tutto.

Come hai potuto leggere, se possiedi un appartamento in condominio, sei escluso dall’applicazione diretta di questo bonus. Tutto dipende dagli interventi condominiali.

E in ogni caso la ristrutturazione della casa (spostamento di muri, rifacimento di bagni, cucine, sostituzione di porte, pitturazioni, impianti idrici ed elettrici…) non rientra mai in questa detrazione al 110%.

Detto ciò…l’articolo 119 ha altri 15 commi in cui ci sono delle specificazioni importanti che vale la pena approfondire.

mailling list per ristrutturare casa

2.5 | Varie ed eventuali: i commi che chiariscono molte cose

Commi 9 e 10: chi può accedere alla detrazione e su quanti edifici

Il comma 9 ci dice che le detrazioni possono essere usufruite dai “condomìni” (proprio con l’accento sulla ì…per non confonderlo con gli inquilini…) e dalle persone fisiche (non come imprese o attività similari).

Sono comprese anche gli istituti IACP, le cooperative e le associazioni sportive dilettantistiche ma non ci interessa.

Quello che invece ci interessa è che le persone fisiche possono accedere alle detrazioni del superbonus legate all’efficientamento energetico (quello dei commi da 1 a 3 che abbiamo visto sopra) su due unità immobiliari.

Vengono introdotte le seconde case.

Ma chiariamo meglio.

Se possiedi 10 appartamenti in 10 condomini puoi accedere alle detrazioni per tutti 10 gli appartamenti, finché le opere sono eseguite sulle parti comuni degli stessi.

Quindi puoi accedere al superbonus per tutti gli interventi di isolamento e per tutti gli impianti centralizzati.

Però se vuoi contemporaneamente sostituirti gli infissi, che sono privati, o rifarti l’impianto di riscaldamento, che è privato, puoi accedere al superbonus solo su due unità immobiliari.

La stessa cosa vale se hai tre ville: su due puoi accedere al superbonus per interventi di efficientamento energetico e su una no.

Un ultimo chiarimento: in caso di interventi su parti comuni degli edifici, anche imprenditori e professionisti che possiedono un immobile al suo interno possono usufruire della detrazione per le spese che per forza sosterranno.

Commi da 11 a 14: cessione del credito e adempimenti tecnici

Sappiamo benissimo che il grosso dell’interesse generato da questa legge gira intorno al concetto di avere i lavori gratis, cioè senza pagare nulla. Solo la detrazione del 110% non è sufficiente ad ottenere questo risultato. Serve la possibilità di ottenere lo sconto totale in fattura o fare la cessione della detrazione sotto forma di credito.

A questo aspetto è dedicato l’articolo 121 della legge.

Però i commi da 11 a 14 dell’articolo 119, chiariscono bene i paletti che devi rispettare per accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Infatti il comma 11 inizia con:

“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121…”

Uno dei requisiti si trova proprio nel comma 11 ed è il “visto di conformità”, che è indispensabile.

In particolare la legge parla di “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta per gli interventi di cui al presente articolo”.

Una frase degna del miglior conte Mascetti per dire che qualcuno deve verificare tutta la documentazione che i tecnici e le imprese devono produrre e, se è tutto ok, apporre il suo “visto di conformità”.

Naturalmente il visto non può metterlo un pinco pallino qualsiasi. Deve essere un commercialista, un ragioniere, un perito commerciale, un consulente del lavoro. O figure assimilabili secondo quanto stabilisce la legge.

Come vedi sono tutti professionisti nell’ambito “economico”. Quindi in sostanza, anche se non è scritto in modo esplicito, ci vuole qualcuno che certifichi la congruità dei costi…

Il comma 12 dice che le modalità di comunicazione della cessione del credito ancora non si sanno…ci vuole un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui siamo ancora in attesa.

Questo significa che, ad oggi, la cessione del credito non è ancora operativa. O meglio: non sappiamo come vada fatta (e per la cronaca non lo sanno nemmeno banche e finanziarie…).

I commi 13, 13-bis e 14 parlano di dichiarazioni, attestazioni e norme tecniche che i progettisti devono rispettare sia per le opere di efficientamento energetico che per quelle sismiche:

  • Per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici progettisti asseverano il rispetto dei limiti di legge stabiliti dalle apposite norme tecniche e la congruità della spesa;
  • Per gli interventi di miglioramento sismico i tecnici progettisti asseverano la riduzione del rischio sismico e attestano la congruità delle spese;

Già perché non pensavi forse che fosse sufficiente chiamare un’impresa e dirle:

“ehi fammi il cappotto termico che detraggo il 110%!”

Eh no…ci vuole un progetto fatto da un tecnico abilitato (con relative pratiche edilizie) che poi certifica e attesta tutto quanto.

Faremo una riflessione su questa cosa alla fine dell’articolo (leggila perché serve per tutelare te prima di tutto!).

A parte questo, in questi commici sono un paio di cose interessanti:

  • Nel comma 13, punto a) viene detto che il Mise (ministero dello sviluppo economico) deve emettere un decreto attuativo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (la data di pubblicazione in gazzetta ufficiale) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni.

Naturalmente il decreto non c’è ancora.

Ma la cosa interessante è che all’interno di questo decreto ci sarà quanto riportato nel comma 13-bis…

  • Infatti nel comma 13-bis viene detto che “ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)”.

Non essendoci il decreto non ci sono nemmeno i prezziari…

Però fino alla pubblicazione del decreto si possono usare i vari prezziari esistenti (quelli regionali, quelli delle camere di commercio, industria, artigianato, etc.).

Questo è un passaggio importante perché il legislatore sta dicendo a te, ai tecnici e alle imprese: “non pensare di gonfiare i prezzi artificiosamente! Non è che fai il cappotto e con la spesa dichiarata ci rifai pure il bagno di casa…”

Lo so che tu che mi leggi sei una persona onesta, ma mi hanno già raccontato di richieste tipo: “senti con questo superbonus mi ci devi far uscire il motorino per mio figlio!”

Come si dice, prevenire è meglio che curare…

Infine il comma 14 mette il carico da novanta per i tecnici: se fanno attestazioni fasulle dovranno pagare multe da 2.000€ a 15.000€.

Considera che quindicimila euro per molti tecnici è il ricavo di un anno di lavoro…

Commi 15 e 15-bis

Siamo in fondo all’articolo 119.

Nel comma 15 viene chiarito che tutte le attestazioni, asseverazioni e il visto di conformità di cui abbiamo appena parlato, possono essere detratti.

Non si fa alcun accenno alla detrazione dei costi di analisi, progettazioni e pratiche edilizie. In teoria dovrebbero essere detraibili ai sensi delle leggi che regolano i bonus originali (ecobonus, sismabonus e bonus casa). Ma il super bonus al 110% è una misura diversa e non valgono le stesse regole…credo sia il caso di aspettare qualche chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Al comma 15-bis viene fatto un chiarimento importante in merito agli immobili esclusi dal super bonus: se casa tua è accatastata come A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (Castelli e palazzi) ti puoi attaccare. Niente super bonus per te.

Ora passiamo all’articolo sulla cessione del credito/sconto in fattura e che vedrai non si limita solo ai lavori di cui abbiamo parlato all’articolo 119.

mailling list per ristrutturare casa

CAPITOLO 3 – ARTICOLO 121: CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA AL POSTO DELLA DETRAZIONE FISCALE

La dichiarazione fatta dal governo e dai politici “ristrutturerete la casa gratis” non avrebbe avuto nessun senso se non fosse stato inserito l’articolo 121 sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, a completamento del superbonus.

In realtà abbiamo visto che la dichiarazione non ha comunque alcun senso perché è falsa…con gli interventi detraibili al 110% non ci ristrutturi casa.

…comunque quello che dice l’articolo 121 è decisamente importante.

Infatti normalmente le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi funzionano come sconto sulle tasse da ripartire in 10 rate annuali (5 per il sismabonus).

Nei casi previsti dal superbonus, che abbiamo appena visto, le rate diventano 5, sempre a cadenza annuale.

Ma stanti solo così le disposizioni, significherebbe che per fare i lavori intanto devi sborsare tutta la somma e poi negli anni pagherai meno tasse per l’importo che hai speso (anzi ti danno un bonus del 10%).

L’intervento è sostanzialmente gratuito, ma prevede un esborso iniziale che molte persone non possono permettersi o non vogliono fare.

Tra l’altro le detrazioni fiscali non costituiscono credito di imposta che può essere portato da un anno all’altro, ma funzionano con il concetto di capienza.

Non so se hai mai avuto a che fare con dichiarazioni dei redditi e tasse. Se tu maturi un “credito di imposta”, cioè sostanzialmente hai versato più tasse di quanto dovevi, lo Stato ha un debito con te.

Quei soldi puoi decidere di usarli subito per pagare altre tasse (l’IMU ad esempio), tenerli da parte nel tuo “cassetto fiscale” per pagare le tasse negli anni successivi, o addirittura chiederli a rimborso. E lo Stato effettivamente te li accredita, generalmente in un paio di anni (te lo posso assicurare perché l’ho fatto).

Le detrazioni fiscali per ristrutturare però non costituiscono credito di imposta, ma sconto da fruire di anno in anno sulle tasse.

Se un anno devi pagare 1.500€ di tasse e hai maturato una detrazione annuale di 1.000€ semplicemente fai la differenza e vai a pagare 500€ di tasse.

Ma se le tasse che devi pagare sono solo 500€ e la detrazione annuale è di 1.000€ non è che lo Stato ti dà i 500€ di differenza oppure puoi usare questa somma l’anno successivo. Semplicemente perdi quella parte di detrazione.

Questo è il concetto di capienza che chiunque ristruttura deve tenere molto bene in considerazione (e di cui ti ho parlato già molte altre volte).

Il superbonus al 110% non solo aumenta la percentuale di detrazione (aumentando quindi la somma assoluta da detrarre), ma dimezza anche i termini di detrazione: in questo modo le rate di detrazione annuale possono diventare anche quattro volte quelle che avresti pagato normalmente.

Facciamo un esempio.

Isoli la casa con il cappotto e spendi 50.000€ (prendiamo il limite dato dal superbonus).

Normalmente detrarresti il 65% in 10 anni, quindi: 50.000*0,65/10= 3.250€ all’anno.

Con il superbonus detrarresti il 110% in 5 anni, quindi: 50.000*1.1/5= 11.000€ all’anno.

Considera che a questa somma potresti dover aggiungere le detrazioni per l’impianto di riscaldamento, gli interventi antisismici, il fotovoltaico, le colonnine…a che somma di tasse annuale da detrarre arriviamo?

Sono in pochi quelli che se lo possono permettere.

Quindi, con questi termini, molte persone si ritroverebbero a non sfruttare realmente la detrazione del 110%.

Come risposta il legislatore, nell’articolo 121, si è inventato questa cosa della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Che bada bene: non è una novità assoluta.

Già nel 2019 erano stati introdotti per l’ecobonus, per poi non essere rinnovati tranne che per casi particolari, mentre per il sismabonus erano modalità ancora in vigore.

Ora sono stati re-introdotti e ampliati. Principalmente con l’obiettivo di rendere realmente operativo il superbonus, ma come vedremo si sono riversati anche sulle altre detrazioni.

3.1 | Commi 1 e 1-bis: sconto in fattura e cessione del credito

Con il comma 1 vengono introdotti sconto in fattura e cessione del credito.

a) Puoi usufruire di uno sconto fino a una somma pari all’importo della detrazione (naturalmente nel rispetto dei limiti di spesa che abbiamo già visto).

Questo sconto viene fatto dalle imprese e dai fornitori che hanno eseguito l’intervento. Questi ultimi recuperano tali somme come credito di imposta pari alla detrazione che ti spetterebbe.

Tale credito possono o utilizzarlo per compensare le proprie tasse, oppure cederlo ad altri soggetti (tra cui banche e finanziarie).

Quindi, in un mondo ideale, tu non paghi nulla all’impresa e lei ti fa i lavori.

b) Puoi cedere direttamente la detrazione che ti spetta ad un soggetto terzo, trasformandola contestualmente in credito di imposta.

Tale credito che hai ceduto può a sua volta essere ceduto ad altri soggetti (banche e finanziarie)

Quindi, invece di scontarti i lavori, l’impresa te li fattura e tu glieli paghi regolarmente. Però, invece di usufruire della detrazione in prima persona, la cedi tu direttamente a qualcun altro (solitamente banche e finanziarie) sotto forma di credito di imposta.

In questa ipotesi devi comunque sborsare i soldi, anche se dovresti riceverli indietro praticamente subito (sempre in un mondo ideale).

Tutto ciò vale per le spese sostenute nel 2020 (da luglio) e nel 2021.

Sconto in fattura e cessione del credito non sono misure riferite esclusivamente alle detrazioni del super bonus. Lo vedremo nel comma 2.

Prima di parlarne vediamo cosa prevede il comma 1-bis: cioè lo sconto in fattura o la cessione del credito possono essere messi in pratica per ogni stato di avanzamento lavori.

Gli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) sono le rate che dovresti pagare ad impresa e fornitori man mano che i lavori vanno avanti (difficilmente si può pagare tutto alla fine degli stessi…).

Ogni volta che un fornitore o l’impresa deve ricevere uno stato di avanzamento lavori puoi o ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito.

Questo ti da la possibilità, nel caso in cui l’importo dei lavori superi i limiti dei bonus, di sfruttare questa misura per le somme che vi rientrano.

Nel caso del superbonus al 110% i S.A.L. possono essere al massimo due e devono corrispondere ad almeno il 30% dell’importo dei lavori.

3.2 | Comma 2: sconto in fattura e cessione del credito solo per il superbonus?

La risposta è no. E ce lo dice il comma 2 dell’articolo 121.

Tale possibilità viene estesa a tutte le detrazioni fiscali attualmente attive, anche quelle non inserite nel superbonus. Quindi:

  1. Bonus casa (detrazione del 50%)
  2. Ecobonus (detrazione del 50% o del 65% per le misure non previste dal superbonus, 110% per quelle del superbonus)
  3. Sismabonus (tutto compreso nel superbonus al 110%)
  4. Bonus facciate (detrazione del 90%)
  5. Installazione pannelli fotovoltaici (in realtà compreso nel bonus casa e comunque compreso nel superbonus)
  6. Installazione di colonnine elettriche (come sopra)

Quindi, tanto per capirci, vuoi ristrutturare casa?

Normalmente avresti usufruito delle detrazioni fiscali del 50% sulle somme spese (fino ad una spesa massima di 96.000€). Oggi puoi chiedere lo sconto in fattura del 50% o cedere il credito del 50%.

Lo stesso vale ad esempio per la sostituzione degli infissi o per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento (con l’ecobonus).

Quindi non “ristrutturerete casa gratis”, però “ristrutturerete casa a metà prezzo”.

Non è la stessa cosa ma comunque non è male…

3.3 | Altri commi

Concludiamo questa lunghissima analisi con gli ultimi commi relativi allo sconto in fattura e al credito di imposta.

Sebbene tu, in qualità di committente, non puoi usufruire direttamente del credito di imposta ma lo puoi solo cedere, il comma 3 mette alcuni paletti a chi deve usare questo credito, cioè imprese, fornitori, banche, finanziarie, etc.

  • Il credito acquisito deve essere utilizzato con la ripartizione prevista dalla misura relativa (5 o 10 anni).
  • Il credito non utilizzato in un determinato anno è perso.
  • Il credito non può essere chiesto a rimborso.

Il comma 5 dice cosa succede se, durante un accertamento dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni (o sui crediti di imposta), scopre che non era dovuto: le somme non dovute devono essere recuperate. Anche quelle passate.

E lo deve fare nei confronti di chi ha beneficiato degli interventi. Cioè nei tuoi confronti.

Ad ogni modo, come chiarito nel comma 6, chi ha applicato lo sconto (imprese e fornitori) e chi ha beneficiato del credito (cessionario) risponde in solido.

Questa cosa va un po’ in contrasto con quanto riportato nella guida dell’Agenzia delle Entrate (FAQ 11) secondo cui chi ha beneficiato del credito (cessionario), se lo ha fatto in buona fede, è “immune”, cioè non deve restituire il credito.

Se qualcosa non va per il verso giusto devi dimostrare il dolo di chi ha preso il credito…buona fortuna…

Infine nel comma 7 viene introdotto l’ennesimo provvedimento a carico dell’Agenzia delle Entrate, da emettere entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge in gazzetta ufficiale, per definire le modalità attuative di sconto in fattura e cessione del credito.


Fine, stop, kaputt.

Abbiamo visto la versione definitiva del super bonus al 110% e dello sconto in fattura/cessione del credito per le detrazioni fiscali sul patrimonio edilizio esistente.

Di parole ne ho spese tante ma ci tengo a fare un paio di riflessioni finali.

Dettate anche da quello che sto vedendo in giro…

mailling list per ristrutturare casa

CAPITOLO 4 – SUPER BONUS 110% TRA LUCI, OMBRE E MODALITÀ DI INTERVENTO CHE SI STANNO DEFINENDO

Se hai mai letto il mio blog sai che raramente scrivo articoli su fatti di “cronaca” (consentimi questo termine), proprio come questo super bonus del 110% che ci è piombato addosso negli ultimi mesi.

Inseguire tutta la mole di decreti, leggi, interpretazioni, circolari, pareri, sentenze che si susseguono quotidianamente nel settore edilizio è folle. E ha trasformato il mio lavoro in una cosa più da burocrati ed avvocati che da tecnici.

Pur conoscendo le leggi non ritengo utile rincorrerle in modo affannoso come fanno molti.

Detto ciò, per questo superbonus ho deciso di fare un’eccezione principalmente per due motivi:

  1. Mi hanno dato molto fastidio i proclami di “vi ristrutturerete casa gratis” sventolate ai quattro venti dal governo, dai parlamentari, dai senatori, da qualsiasi politico con un interesse.
    È basata una veloce analisi delle prime bozze del decreto per capire che non era così. Ma intanto il messaggio sbagliato è passato…
  2. Mi ha dato altrettanto fastidio l’attività di sciacallaggio da parte di molti operatori (tecnici, imprese, artigiani, fornitori, etc.), che appena sono uscite le bozze del decreto che introduceva questo super bonus hanno iniziato con le pubblicità “contattaci per la tua ristrutturazione gratis”…
    …Sapendo (spero) di stare mentendo e col solo scopo di trovare in modo truffaldino nuovi clienti con false illusioni.
    I pochi che hanno fatto così sono stati quanto basta per “sporcare” ulteriormente un settore verso cui c’è già molta diffidenza.

Fatte queste premesse facciamo alcune riflessioni.

4.1 | Principali elementi di criticità della legge

La legge 77 è ufficialmente in vigore dal 18 luglio 2020.

Naturalmente il fatto che nessuno ristrutturerà casa gratis è stato confermato.

Ma la conversione in legge del decreto non ha accolto alcune delle istanze promosse da parte di tecnici e imprese, e che temo limiteranno l’efficacia di questa misura, soprattutto per i condomìni.

Durata della detrazione

Era stata richiesta l’estensione di almeno un anno della scadenza di questo superbonus.

Il 31 dicembre 2021, entro cui i lavori devono essere “pagati”, è una data troppo stretta. In particolare per la maggior parte di quei condomìni che non hanno già avviato una discussione su interventi di ristrutturazione da effettuare.

Convocare assemblee condominiali e deliberare interventi del genere non è un processo rapido. Anche se si tratta di lavori gratuiti. Sono necessarie più di una convocazione e gli amministratori ed i condomini devono muoversi ed essere compatti.

Vanno trovati i tecnici (che come vedremo forse andranno pagati), vanno fatte le analisi preliminari, va fatto il progetto, va approvato, va presentato e a vlte è necessario attendere anche l’aprovazione del progetto. Poi bisogna individuare l’impresa e solo alla fine partono i lavori.

E per eseguire i lavori ci vuole tempo.

Di fronte a casa mia c’è un piccolo condominio di forse una decina di unità immobiliari…lo stanno ristrutturando da oltre un anno, e l’impresa che ci lavora la conosco ed è brava ed efficiente.

Ma ho visto la stessa cosa anche nei condomini che ho seguito col mio studio, sebbene non siano il focus del nostro lavoro.

I tempi per questi interventi sono lunghi. Soprattutto per fare le cose a regola d’arte.

Il motivo ufficiale per questa mancata estensione è che non ci sono i fondi sufficienti nel bilancio dello Stato.

Su questo chiaramente non mi posso esprimere ma il mancato prolungamento è una forte limitazione. Anche a fronte di un altro aspetto.

E nel caso di abusi?

La legge che disciplina gli interventi edilizi in Italia (il d.pr. 380 del 2001) al comma 1 dell’articolo 49 chiarisce:

«gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.»

Se in un immobile ci sono abusi non si può accedere alle detrazioni fiscali.

Una distribuzione interna diversa rispetto a quanto presente agli atti possiamo non considerarlo un abuso, ma una veranda non regolarmente autorizzata sì.

E questa cosa potrebbe essere un problema nei condomìni.

Non so dove abiti tu, ma qui a Salerno da questo punto di vista è un disastro. Ogni condomìnio ha almeno una veranda abusiva (e incondonabile). Inoltre qui abbiamo l’atavico problema degli ultimi piani totalmente abusivi…ma questa è un’altra storia…

I condomìni dove ci sono questi problemi possono o no accedere alle detrazioni fiscali? Perdono il super bonus?

Con una interpretazione rigorosa della legge la risposta sembra essere positiva…servirebbe un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate se, in questi casi, tutto il condominio rimane fregato o solo il condòmino che ha fatto l’abuso.

Sono curioso di sapere se chi ha la veranda abusiva accetterà di rimuoverla…temo cause infinite (e quindi saltano tutti i termini).

Classi energetiche?

Ti ho già detto che non esistono gli attestati di prestazione energetica condominiali, ma solo quelli dei singoli appartamenti.

Questo porta alla necessità di predisporre attestati di prestazione energetica (APE) pre e post intervento per ogni appartamento.

E per accedere alla detrazione legata al miglioramento energetico sappiamo che bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’immobile.

Purtroppo dentro un edificio non tutti gli immobili hanno le stesse condizioni: ogni appartamento avrà una propria classe energetica legata a vari aspetti. Ma non è detto che gli interventi che fanno salire di due classi casa tua siano quelli che fanno salire di due classi la casa del vicino…

In questi casi cosa si fa? Si adeguano gli interventi alla classe energetica dell’appartamento più sfortunato, magari rischiando di sforare i costi massimi previsti dalla legge? Oppure ci si adegua alla situazione più diffusa rischiando di lasciare fuori qualcuno?

Lo so che la legge prevede di derogare alle due classi se si dimostra che non è possibile migliorarle ulteriormente…ma appunto bisogna dimostrarlo.

4.1 | Elementi positivi

A fronte di queste criticità il superbonus al 110% è sicuramente una misura positiva. E con la conversione in legge sono stati introdotti alcuni elementi positivi ascoltando le varie istanze.

Si alle villette a schiera

Le famose “villette a schiera”, per cui ho ricevuto decine di richieste di chiarimenti sotto l’articolo precedente, sono state inserite: ogni proprietario di una casa all’interno di questi edifici potrà fare i lavori e accedere autonomamente al super bonus.

Qui ho sintetizzato con “villette a schiera”, ma come già detto vale lo stesso per gli edifici bifamiliari e assimilabili.

Si parla di tutti quelle unità immobiliari che, anche se all’interno di edifici con più unità immobiliari, hanno un accesso autonomo.

Sì alle seconde case

Sono state introdotte anche le seconde case.

O meglio: ogni persona può accedere al superbonus per interventi su due unità immobiliari di propria proprietà. Oltre a tutti quelli che beneficiano di lavori sulle parti comuni dell’edificio (gli appartamenti in condomini che vengono isolati ad esempio).

A chiusura dell’articolo vorrei fare un’ultima riflessione su come imprese, banche, finanziarie, etc. si stanno muovendo per infilarsi in questo super bonus.

D’Altronde senza di loro non si batte chiodo e comunque è una ghiotta occasione di guadagno.

Come si stanno muovendo i player del settore?

Come ti ho già detto per player intendo tecnici, imprese, fornitori, banche, finanziarie ed assimilabili.

Alcuni miei colleghi hanno cominciato a girare come delle trottole tra persone e amministratori condominiali che li contattano per avere informazioni. Oltre ad intessere rapporti con imprese, banche e finanziarie.

La mia sensazione è che ci sarà un sacco di lavoro per i tecnici che vogliono mettersi in gioco, ma che devono fare molta attenzione perché siamo il soggetto più debole nella partita. Sicuramente quello maggiormente a rischio.

Il sistema che si sta creando prevede una stretta collaborazione da un lato tra chi realizza le opere e fornisce i materiali, e dall’altro tra banche/società finanziare.

L’obiettivo è fornire al cliente finale un lavoro gratis. E di guadagnarci naturalmente.

Infatti l’ipotesi di cessione del credito da parte dell’utente finale dell’intervento (tu per intenderci) dopo aver pagato i lavori all’impresa, non sta avendo molto successo.

La gente non vuole tirare fuori nemmeno un euro…vuole lo sconto totale dei lavori dalla fattura. E basta.

Chiaramente le imprese non possono sopravvivere con uno sconto del 100% sui lavori che svolgono. E nemmeno tenersi il credito gli può servire più di tanto: le tasse che devono pagare (e quindi compensare col credito) sono esclusivamente quelle derivate dai lavori…Se fatturo 100 e devo pagare 60 di tasse…dei restanti 40 di credito che mi viene dato che me ne faccio?

Quindi le imprese stanno facendo accordi con banche e finanziarie che invece hanno tutto l’interesse per prendersi questo super credito di imposta.

Questi soggetti pagano montagne di tasse generate da moltissime fonti…quindi possono detrarre tranquillamente il credito del super bonus che acquisiscono…non hanno problemi di capienza!

In base a questi accordi le imprese sconteranno completamente l’importo della fattura al cliente finale e riceveranno immediatamente i soldi da banche e finanziarie.

Questi ultimi acquisiranno il credito corrispondente alla detrazione del 110% di cui avrebbe dovuto fruire l’utente finale, cioè tu.

Il sistema in teoria funziona, anche se è ancora in fase di messa a punto.

Però è chiaro che banche e finanziarie non sono enti benefici.

Erogando i soldi adesso si prendono un credito futuro. Si tratta di una sorta di mutuo che invece di essere rimborsato da chi riceve il prestito in ultima istanza (cioè tu), viene rimborsato dallo Stato.

Quando chiedi un prestito o fai un mutuo non devi pagare gli interessi?

Ti danno 100 e nel corso degli anni restituisci una somma molto maggiore…120, 130…

Questa differenza serve per coprire i costi di gestione, i rischi che si prende chi presta i soldi (rischio che tu non glieli restituisca) e per dare un guadagno.

Il 10% di extra del super bonus, nelle intenzioni dello Stato, serviva proprio per coprire tutti questi costi extra.

Ma non basta.

Ho avuto modo di parlare con varie finanziarie ed ESCo (Energy Service Company…un modo carino per dire società finanziarie) e tutte mi hanno detto che il 10% non basta.

Non basta alle banche, non basta a loro, non basta a nessuno.

Come immaginavo.

Vuol dire che salta il banco?

No…vuol dire che l’impresa fa lavori per 100, lavori che ti sconta completamente, e invece di ricevere da banche e finanziarie 100, riceverà 80, 85, 90…(girandogli un credito di 110).

Diciamo che le percentuali richieste dai soggetti finanziari per far funzionare tutto variano tra il 20% e il 30%.

Le imprese possono permettersi di fare lavori del valore di 100 e incassare 80?

Dipende.

Naturalmente nei 100 dei lavori fatti dall’impresa c’è anche l’utile dell’impresa stessa, cioè i soldi che si mette in saccoccia come guadagno per il lavoro svolto.

E l’incidenza di questo utile può variare molto da cantiere a cantiere.

Ci sono cantieri dove il guadagno netto supera i 30 su 100, altri dove sta sotto i 10 su 100.

Naturalmente con l’utile l’imprenditore ci deve mettere il piatto in tavola.

Quindi ogni caso andrà valutato attentamente.

Uno dei modi, non proprio trasparente, per superare i problemi dati da utili risicati sarebbe alzare artificiosamente l’importo dei lavori.

Un cappotto termico invece di farlo costare 60 per ogni metro quadro installato (numero inventato) lo faccio costare 70…e vedi come i conti schizzano in alto.

Per evitarlo si è imposto un controllo obbligatorio dei costi e i prezziari fissi.

Siamo ancora in attesa del decreto attuativo che stabilisca quali sono questi prezziari (anche se al momento si può fare riferimento a quelli già esistenti) però è una cosa buona.

Ma vedo alcuni problemi:

  • Gli importi presenti nei prezziari regionali, attuale riferimento, sono congrui per interventi di medio-grande dimensione. Ma per lavori piccoli (come può essere anche la palazzina con 4 o 5 appartamenti e come lo è sicuramente una casa singola) non lo sono affatto.
  • La legge prevede l’utilizzo di materiali certificati secondo i “criteri ambientali minimi”.

Non ti spiego cosa sono…sappi solo che significa che i materiali devono essere ecologici.

E questi materiali ecologici costano molto di più dei classici materiali da costruzione. Che sono quelli presenti nella maggior parte dei prezziari attualmente in circolazione.

Mi auguro che i nuovi prezziari che verranno elaborati tengano conto di questi aspetti e che non siano una semplice replica di quelli esistenti.

La mia sensazione però è che non tutti gli interventi troveranno facilmente chi accetta di prendersi il credito e che saranno effettuate approfondite analisi economiche da parte degli operatori prima di procedere.

Che bada bene, è positivo per la sostenibilità dei lavori. Ma restringe ancora di più il ventaglio di immobili che potranno sfruttare il superbonus.

In mezzo a tutto ciò c’è l’annosa questione dei progettisti. Che sono obbligatori ma puoi detrarre/scontare/cedere il credito della loro parcella?

4.3 | Il tecnico lo porta l’impresa o tu? E chi lo paga

Abbiamo visto che le asseverazioni e le certificazioni necessarie per accedere allo sconto in fattura/cessione del credito possono essere detratte.

Ma non viene fatto nessun riferimento alle spese necessarie per analisi, progettazioni, pratiche edilizie, direzioni lavori.

Gli interventi previsti dal super bonus sono complessi. Non basta asseverare di aver migliorato l’edificio. Ci vuole qualcuno che si prenda la responsabilità di dire quali sono le prestazioni da raggiungere e come si fa a raggiungerle.

Ci vuole il progetto.

E quasi sempre questi interventi richiedono anche una pratica edilizia e una direzione lavori.

Queste sono tutte prestazioni che nelle normali detrazioni fiscali possono essere portate in detrazione. Nulla fa pensare che per il super bonus, che non è altro che un’estensione delle detrazioni già esistenti, si debba prevedere qualcosa di diverso.

Quindi, a meno di smentite, tra le spese detraibili al 110% ci sono anche quelle dei tecnici, non solo per le asseverazioni.

Detto ciò: i tecnici accetteranno di essere assimilati alle imprese, quindi scontando l’importo della loro fattura e cedendo il credito?

E troveranno qualche finanziaria disposta a prendersi questo credito?

Ammetto di aver avuto notizie contrastanti in merito. C’è chi mi ha detto che sì, la mia parcella mi sarebbe stata pagata cedendogli il credito e chi no, che avrei dovuto appoggiarmi all’impresa per essere pagato.

Non voglio approfondire oltre, però ti do sempre il solito consiglio: il tecnico deve essere totalmente indipendente dall’impresa. E deve venire prima.

So che questo dell’indipendenza tecnico/impresa è un concetto difficile da far comprendere a chi è totalmente digiuno del settore. Ma se il tecnico è pagato dall’impresa (non importa come) c’è il pericolo che non tuteli il cliente finale (cioè tu) ma chi gli paga la parcella, cioè l’impresa.

Ti ricordi cosa abbiamo detto riguardo alla FAQ 11 della guida dell’agenzia delle entrate?

In caso di problemi con il credito detratto chi paga sei tu, non chi ha usufruito del credito. Vuoi farti tutelare da u tecnico che viene pagato da chi in fondo non rischia nulla?

4.4 | Conclusione

A mio modo di vedere le uniche cose certe ad oggi (è il 25 luglio 2020 mentre scrivo) sono:

  1. Mancano i decreti attuativi del Mise e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
    Circolano già le prime bozze ma finché non saranno pubblicati il super bonus non sarà effettivamente applicabile.
    Dovrebbero arrivare a ferragosto, insieme ai gavettoni. Fino ad allora tutto fermo;
  2. I tempi sono stretti, quindi se il tuo condominio vuole farcela deve partire adesso.
    Se hai una casa singola o una villetta a schiera invece potresti non avere tutta questa fretta;
  3. Devi rivolgerti prima ad un tecnico di fiducia (possibilmente un tecnico che abbia un team dietro…uno da solo non può avere tutte le competenze necessarie per quello che viene richiesto dalla legge), fargli fare un progetto con le necessarie verifiche e poi trovare l’impresa che esegua i lavori e ti faccia lo sconto in fattura (o la finanziaria che si prende il credito e ti porta l’impresa);
  4. Se durante una verifica dell’Agenzia delle Entrate (dopo i lavori) sulle pratiche di super bonus (e sono sicuro che ce ne saranno a bizzeffe) qualcosa non tornasse…preparati a restituire tutto (e a rivalerti sui tecnici con cause infinite).

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma per ora ci fermiamo qui.

Il superbonus e lo sconto in fattura/cessione del credito sono due opportunità enormi che si sono aperte per fare interventi importanti sugli edifici.

Bisogna sfruttarli al meglio ma non devi mai scordarti del detto:

“non esistono pasti gratis”

Tutto ha un prezzo, sta a te pagare il prezzo minore che quasi mai coincide con il minor esborso economico.    

mailling list per ristrutturare casa

L’articolo Super bonus 110%: guida pratica per proprietari di casa che non credono alle “ristrutturazioni gratis per tutti” sembra essere il primo su RistrutturazionePratica | la corretta pianificazione e gestione della ristrutturazione.

24 Luglio 2020 / / Dettagli Home Decor

acqua piscina trasparente
foto di Caroline Minor Christensen – Unsplash

Il sogno di ogni proprietario di piscina è godere di un’acqua incontaminata e trasparente. Per questo è importante che tutto il processo di trattamento dell’acqua si svolga senza intoppi. Scopriamo insieme 4 metodi per una corretta disinfezione della piscina.

Luogo ormai associato all’idea di salute e benessere, la piscina per assolvere a pieno a questo compito deve essere riempita e alimentata da un’acqua microbiologicamente pura e sicura.

Occorre, quindi, intervenire tempestivamente sui microrganismi e sulle altre sostanze che potrebbero nuocere alla salute dei bagnanti attraverso un opportuno trattamento di disinfezione. Rispetto ad una piscina ad acqua salata, gli impianti tradizionali necessitano di una maggiore manutenzione e l’acqua deve essere costantemente monitorata e trattata facendo attenzione che l’agente disinfettante impiegato risulti efficace e in grado di garantire un sempre elevato standard di igiene.

A tale scopo, la scelta può ricadere su agenti di natura diversa, a seconda delle specifiche esigenze, tutti accomunati dallo stesso obiettivo: la neutralizzazione di virus e batteri nocivi per la salute degli utenti per garantire un’acqua incontaminata nella quale rilassarsi, tuffarsi e divertirsi, da soli o in compagnia.

Il cloro

L’efficacia del cloro in termini di azione disinfettante è ciò che lo ha reso, fin dal principio, il prodotto più utilizzato per il trattamento dell’acqua di piscina. Il cloro, infatti, evita la proliferazione dei batteri e dei microrganismi, eliminando così anche la possi­bilità di intorbidamento dell’acqua. Il cloro deve essere dosa­to attentamente in relazione al numero di bagnanti abituali e alle caratteristiche dell’acqua, come temperatura e pH. Per la disinfezione dell’acqua di piscina, in particolare, il cloro si presenta sotto forma di due differen­ti soluzioni: ipoclorito di calcio (solido, venduto in pastiglie) e ipoclorito di sodio (liquido).

L’ossigeno

La disinfezione di una piscina con ossigeno, che può essere immesso sot­to forma di pastiglie, liquido o granulare, è un trattamento dell’acqua che si rivela delicato nei confronti di pelli sensibi­li, occhi e mucose.  Trattata con l’ossigeno, l’acqua risulta dolce e priva del caratteristico “odore di piscina”, nonché libera da sotto-prodotti pericolo­si. La disinfezione a ossigeno, però, è piuttosto costosa e ri­chiede appositi test per mantenere controllati e monitorati i valori dei due prodotti; inoltre, nelle vasche di dimensioni più ampie o utilizzate intensamente, è consigliato introdur­re anche un piccolo dosaggio di cloro.

L’ozono

L’ozono, che per via della composizione delle sue molecole formate da 3 atomi di ossigeno, è conosciuto anche come “ossigeno attivo”, è un’altra alternativa per il trattamento dell’acqua di una piscina. Nonostante abbia un forte potere os­sidante usufruibile in tutta sicurezza, come tutti gli altri di­sinfettanti, può risultare tossico in elevate concentrazioni, in particolar modo nel caso di ozonizzazione dell’aria. È ef­ficace contro batteri, cisti, funghi, muffe, spore e virus, inol­tre migliora la degerminazione e lo smaltimento delle acque di lavaggio degli impianti di filtrazione. Inoltre, l’ozono ha un apporto ridotto di sali minerali nell’acqua ap­portando un ulteriore benefit per la balneazione degli utenti. L’ozono tende a decomporsi rapidamente, andando a forma­re nuovamente ossigeno: questo implica non solo che la sua presenza nell’acqua è limitata nel tempo, ma anche che oc­corre produrlo direttamente in loco, in quanto il suo traspor­to è impossibile. Come disinfettante secondario può essere impiegato il cloro, di qualsiasi tipo, l’ossigeno, l’acqua ossige­nata o il bromo.

Il bromo

Il bromo, infine, è un altro dei prodotti che possono essere impiegati per la disinfezione dell’acqua di piscina. Facile da maneggiare poiché venduto in pastiglie, non produce esalazioni gassose e garantisce una buona disinfezione anche a pH alti, si scioglie lentamen­te e viene solitamente usato tramite dosatori a lambimento per disinfettare e ossidare sia l’acqua delle piscine, sia quella del­le spa: la sua azione, infatti, è efficace anche ad alte tempe­rature. Rispetto al cloro, il bromo risulta essere un disinfet­tante più potente e meno volatile, ma è anche un prodotto organico non stabilizzato che, pur costando circa 5 volte più del cloro, possiede un’azione ossidante minore che non ri­esce ad arginare del tutto la crescita di sostanze organiche nell’acqua: è consigliabile, quindi, alternare la disinfezione con il bromo a periodi di impiego del cloro, limitando così la formazione di microrganismi dannosi.

L’articolo Quali sono i migliori metodi di disinfezione di una piscina? proviene da Dettagli Home Decor.

24 Luglio 2020 / / Blog Arredamento

Il nuovo Decreto Rilancio voluto dal Governo Conte, ha apportato alcune importanti modifiche all’Ecobonus e Sismabonus per l’anno 2020. Il meccanismo opera adesso in maniera assai diversa rispetto al passato. Le detrazioni ai fini fiscali che si possono ottenere sono maggiorate ed è altresì prevista la facoltà di cedere il credito direttamente alla ditta che esegue i lavori di ristrutturazione.
Con le indicazioni di www.notiziarioimmobiliare.it di seguito è presentata una guida completa su tutto quello che bisogna sapere per rendere gli immobili più efficienti e sicuri.

Detrazioni in vigore per l’anno 2020

Per usufruire dei benefici fiscali previsti dal Decreto Rilancio in materia di miglioramento dell’efficienza energetica e adeguamento sismico degli immobili, i contribuenti dovranno rispettare precisi limiti temporali. Le detrazioni partono dal 1° luglio e durano fino al 31 dicembre 2021. Le iniziative volte a promuovere lo sviluppo edilizio sono diverse, per cui è importante fare chiarezza per comprendere quale agevolazione possa fare al proprio caso e cosa è concretamente cambiato.
Per quanto riguarda l’Ecobonus, ovvero l’insieme degli incentivi volti ad accrescere l’efficienza energetica degli edifici, la precedente normativa fissava la detrazione IRPEF al 65%, che il contribuente poteva a sua volta recuperare in 10 rate annuali di pari importo. Secondo le vecchie disposizioni, i contribuenti potevano validamente accedere all’Ecobonus solo se gli interventi eseguiti riguardavano la sostituzione della vecchia caldaia con una efficiente oppure la coibentazione dell’immobile. Era, inoltre, prevista una detrazione del 50% per tutta una serie di lavori di ristrutturazione e ammodernamento.
In seguito alle modifiche legislative intercorse a maggio 2020, l’Ecobonus cambia portata e assicura ai contribuenti una detrazione maggiorata del 110%. Tuttavia, lo sconto IRPEF potrà validamente operare solo nel rispetto di alcune condizioni. I lavori ammessi, in particolare, sono la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione della vecchia caldaia con un modello a condensazione oppure a pompa di calore.
I lavori di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione maxi riguardano anche la posa in opera di pannelli solari o fotovoltaici, il rifacimento delle facciate esterne e la sostituzione dei serramenti con modelli che vantano determinati requisiti di trasmittanza termica.
Le modifiche legislative non hanno interessato solo l’Ecobonus ma si sono estese anche al Sismabonus, ovvero all’agevolazione fiscale che opera per le costruzioni antisismiche. Il beneficio, più nello specifico, spetta quando vengono posti in essere dei lavori edili volti ad assicurare un edificio ricadente nelle aree 2 e 4 per renderlo antisismico.
Precedentemente al Decreto Rilancio, i contribuenti potevano contare sulla detrazione del 70%, a patto che i lavori fossero finalizzati ad alzare la classe sismica della costruzione di 1 punto. L’aliquota passava al 75% quando il miglioramento della classe era pari a 2 punti. Invece, nel caso in cui la ristrutturazione ricadeva sulle parti comuni degli edifici, si applicava la detrazione dell’85%, a condizione che il miglioramento sismico fosse di 2 classi.
Allo stato attuale, quindi dopo gli interventi normativi di maggio, il Sismabonus ha subito profonde modifiche, perché la detrazione fiscale è stata alzata come per l’Ecobonus, ed è pari al 110%.
Coloro che intendono aderire all’iniziativa, dovranno scegliere se trasferire o meno il credito fiscale direttamente all’impresa che esegue i lavori. Si precisa, tuttavia, che il credito è anche cedibile ai soggetti privati, agli istituti bancari, alle pubbliche amministrazioni oppure agli intermediari finanziari.

Quale iter seguire per partecipare all’Ecobonus e Sismabonus 2020?

Ottenere il bonus significa godere della detrazione fiscale in rate di uguale importo. L’Ecobonus e il Sismabonus consentono anche lo sconto immediato in fattura e la conseguente cessione del credito.
La vecchia normativa in materia di Ecobonus e Sismabonus sanciva che le opere volte al miglioramento energetico e alla sicurezza sismica comportavano la possibilità di cedere la detrazione ai fornitori o, in alternativa, ai soggetti privati. In questo modo, il contribuente otteneva uno sconto in fattura, ma limitatamente ai lavori di primo livello e ricadenti sulle parti comuni dei condomini. Il tutto entro il tetto massima di 200.000€.
Esisteva anche l’opzione di cedere il credito agli istituti di bancari, ma solo in presenza di detrazioni fiscali maggiori rispetto alle imposte dovute. Grazie al nuovo Decreto, invece, questa limitazione è venuta meno. Tutti i contribuenti, a prescindere dall’entità delle detrazioni e imposte, hanno la possibilità di optare per la cessione.
Lo sconto in fattura opera adesso in maniera più semplice e rapida: l’ammontare dello sconto sarà pari al costo delle opere eseguite e ammesse. L’impresa esecutrice, nei fatti, anticipa il costo dei lavori di ristrutturazione, ricevendo come corrispettivo un credito di imposta del 110%. Questo credito, a sua volta, si può trasferire alla banca e ad altri enti finanziari.
Naturalmente, i pagamenti delle opere non si possono saldare in contanti ma con il bonifico, affinché si possa documentare la tracciabilità. Il bonifico, nel gergo definito “parlante”, dovrà dunque ben specificare la causale, i dati del committente e quelli del beneficiario.
Quando le opere poste in essere riguardano l’efficienza energetica, bisogna anche inoltrare tutta la documentazione tecnica, per attestare la corrispondenza delle modifiche alla legge in vigore. I tecnici abilitati si occuperanno di controllare che i documenti rispettino i criteri stabiliti e che le opere siano state ultimate ad una tariffa congrua. In questa fase, L’Agenzia delle Entrate effettuerà tutte le verifiche del caso.

Tirando le somme

Ecobonus e Sismabonus si rivelano, dunque, interessanti strumenti per migliorare la propria abitazione dal punto di vista energetico, oltre che per elevare la classe delle costruzioni antisismiche. Gli interessati avranno l’occasione – fino al 31 dicembre 2020 – di ottenere lo sconto del 110% direttamente in fattura. Ciò vuol dire che non bisogna anticipare o pagare alcuna somma, visto che l’impresa appaltatrice sosterrà il costo degli interventi ammessi alla detrazione.
Il meccanismo alla base dell’Ecobonus e Sismabonus potrebbe rivelarsi poco conveniente per le piccole e medie imprese, che potrebbero non accettare le richieste dei committenti per non subire le conseguenze della lunga ripresa economica. La cessione e lo sconto in fattura, infatti, potrebbero compromettere la necessità di liquidità immediata, adesso molto più sentita, visto il periodo di lockdown a causa dell’emergenza sanitaria. Il recupero della detrazione per il contribuente, in ogni caso, può sempre avvenire in 10 quote annuali di pari importo in sede di dichiarazione dei redditi.
Una precisazione a parte merita il bonus facciate, la cui detrazione è stata stabilita non più nella misura del 90% ma del 110%. Anche in questo caso, l’opera dovrà migliorare l’efficienza energetica o sismica dell’immobile, purché situato in aree di intensa urbanizzazione e che affaccia su spazi pubblici.
Scopo ultimo del legislatore è quello di consentire alle imprese che eseguono i lavori di cedere in maniera rapida – oltre che ad un prezzo sostenibile – il credito d’imposta. Questo permetterà di avere sempre la liquidità necessaria per far fronte ai costi d’esercizio.

24 Luglio 2020 / / Blog Arredamento

I tappeti rappresentano un elemento d’arredo molto bello e utile per gli appartamenti. I colori e la morbidezza caratterizzano gli angoli della casa, dando personalità alle varie stanze. Prendersene cura, però, non è sempre facile. Ai tappeti basta una macchia per rovinarsi irrimediabilmente, ma al tempo stesso devono essere regolarmente puliti per avere sempre il massimo dell’igiene negli ambienti domestici.

Pulizia dei tappeti: cosa non fare mai

Le macchie sono un nemico acerrimo di tessuti e tappeti. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una macchia, occorre agire tempestivamente per rimuoverla. Mai strofinare perché si rischia di far entrare ancora più in profondità la sostanza macchiante, oltre a poter scolorire il tessuto, finendo col rovinare per sempre il tappeto.
Tamponare con acqua sarà utile per non far assorbire del tutto la macchia, utilizzando qualche goccia di detergente delicato in caso di macchie particolarmente resistenti. I tappeti non devono essere mai sbattuti con troppa forza, né vanno mai messi in lavatrice per il lavaggio.
Leggere le istruzioni di pulizia e lavaggio è importante per conoscere i prodotti specifici da usare, mentre qualsiasi agente chimico che si desideri provare per la pulizia, andrebbe sempre testato in un angolo nascosto del tappeto, per verificare che non sia aggressivo e non rovini il tessuto.
Aspirapolvere

Rimedi naturali per pulire i tappeti da macchie accidentali

Il sale è un rimedio decisamente efficace soprattutto se si ha a che fare con macchie di vino rosso. Per pulire il tappeto basterà spargere il sale sulla macchia, lasciando agire finché il sale non sarà diventato rosso. A questo punto, si tampona con un panno imbevuto d’acqua e sale e si ripete la procedura finché non sarà sparita completamente la macchia. Per le macchie già secche, si può usare del vino bianco diluito con acqua per rimuoverle.
Il bicarbonato di sodio è un prodotto versatile, utile per tantissimi impieghi e ottimo alleato contro macchie e sporco. Sui tappeti si usa cospargendo la macchia da trattare, per poi versare dell’acqua tiepida ma senza esagerare. Quindi si tampona delicatamente con un panno fino alla completa rimozione di macchie e sporco.
Il limone è un altro alleato della pulizia a costo zero e facile da reperire. Svolge anche un’azione disinfettante e ne bastano poche gocce per ottenere un fantastico effetto smacchiante. Trattandosi di un elemento acido, è consigliabile usarlo soltanto su superfici non colorate, meglio ancora se bianche.
La schiuma da barba è un metodo insolito ma efficace che sostituisce le mousse per pulire. Per essere efficace, non deve contenere additivi chimici aggressivi. Si può usare per trattare una macchia particolare, spargendo la schiuma nell’area interessata. Si lascia agire una ventina di minuti e poi si rimuove il residuo con una spugna e si tampona la zona con un panno.

Regolare pulizia dei tappeti in casa

Pulire regolarmente i tappeti è importante per una questione igienica. I tappeti, infatti, sono una sorta di “filtro” che trattiene sporco, polvere, capelli, peli di animali, germi, batteri e altre particelle. Proprio per questa ragione, la pulizia dei tappeti in casa deve avvenire con una cadenza piuttosto regolare.
L’operazione si può svolgere da soli utilizzando prodotti presenti in casa. La prima cosa da fare è rimuovere la sporcizia in eccesso, usando una scopa elettrica e regolandola per non danneggiare il tappeto. I robot aspirapolvere, in questo caso, sono la soluzione perfetta perché garantiscono una pulizia eccellente del tappeto, oltre a fare tutto in completa autonomia. Questi dispositivi, inoltre, hanno un’intelligenza artificiale per riconoscere le diverse superfici e adattarsi automaticamente. I robot aspirapolvere sono l’alleato ideale per chi ha poco tempo ma desidera una pulizia delicata e approfondita dei tappeti e della casa. Di seguito, una guida all’acquisto di un robot aspirapolvere fornita dagli esperti online di smartdomotica.it.
Una volta eliminato lo sporco in eccesso, si può lavare il tappeto leggendo le indicazioni sull’etichetta anche se, nella maggior parte dei casi, basta usare una miscela di acqua calda e sapone per piatti. Con una spazzola delicata si cosparge tutto il tappeto con la miscela, ripassando più volte fino ad insaponare completamente il tappeto, lasciando agire per qualche minuto.
La fase di risciacquo è molto importante perché, se il sapone non viene eliminato del tutto, potrebbe finire per rovinare o scolorire il tappeto. Per questo deve essere risciacquato con acqua abbondante, fino alla completa eliminazione della schiuma. Se si usa una pompa d’acqua, bisogna agire delicatamente, poggiandola sul tappeto finché questo non sarà completamente zuppo. Con la pompa d’acqua si potranno eliminare anche ulteriori residui di sporco ostinato assieme alla schiuma e all’acqua.
Il tappeto bagnato deve essere possibilmente lasciato asciugare all’aria aperta oppure si può usare un tergi-pavimento o un’aspirapolvere per rimuovere l’acqua, passando gli apparecchi sempre seguendo il verso del pelo e mai il contrario.

Pulire i tappeti a seconda della tipologia

  • I tappeti in lana non devono assolutamente essere inseriti in lavatrice, né lavati a mano con acqua calda. La pulizia regolare può essere svolta sostituendo il sapone per i piatti con un detergente più delicato, come uno shampoo o un sapone neutro.
  • I tappeti in corda o iuta possono essere igienizzati e puliti usando bicarbonato e acqua per fare in modo che le fibre vengano pulite in profondità.
  • I tappeti in tessuto puro non trattato possono essere puliti con prodotti specifici, così da effettuare una sterilizzazione e un lavaggio accurato e approfondito.
  • I tappeti persiani si puliscono con acqua e aceto. Con una prima passata di acqua pura, si rimuove lo sporco superficiale, mentre con una spatola morbida con acqua e aceto, si procede manualmente per una pulizia più profonda. L’operazione va ripetuta più volte.
    Se non si dispone di spazi esterni, si può pulire il tappeto senza bagnarlo ma usando un panno bagnato per rimuovere il primo strato di sporco, per poi procedere normalmente. L’asciugatura deve avvenire in maniera delicata, possibilmente sollevandolo e lasciando defluire l’acqua prima di lasciarlo all’aria aperta e al sole.
24 Luglio 2020 / / Blog Arredamento

Sei alle prese con la ristrutturazione della tua nuova casa e vuoi intervenire anche sulla pavimentazione per esterni di vialetti, piazzali, camminamenti, parcheggi e percorsi carrabili? Per scegliere il migliore materiale con il quale realizzare il pavimento per esterni dovresti considerare la sua resistenza agli agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura e ai carichi, la sua durata nel tempo e il suo livello di manutenzione, senza dimenticare caratteristiche come impermeabilità, antiscivolo e antigelo.
Un pavimento per esterni in pietra di Luserna risponde alla perfezione a tutti questi requisiti. In particolare la pietra di Luserna estratta dalle cave di Vottero Riccardo è simbolo d’eccellenza in questo campo, molto richiesta e apprezzata per le sue doti fisiche ed estetiche e per le superfici a spacco naturale, fiammate, spazzolate, anticate e lucidate. I professionisti della ditta Vottero Riccardo estraggono i blocchi di pietra con tecniche di lavorazione accurate che mantengono inalterate le eccezionali proprietà di questo prezioso materiale.

Cos’è la pietra di Luserna

La pietra di Luserna è una roccia metamorfica appartenente al gruppo degli Gneiss di tipo lamellare, estratta esclusivamente in Piemonte tra la Val Pellice e la Valle Po. È una pietra naturale composta da tre minerali: Feldspato a base di calcio e ferro (30-50%), Quarzo (30-40%) e Mica (10-20%).
Per saperne di più > pietra di Luserna: origine, composizione, proprietà chimico / fisiche / meccaniche.

Pavimento per esterni in pietra di Luserna: perché sceglierlo

La pietra di Luserna:

  • è una roccia molto resistente, affidabile, non geliva ovvero non si danneggia quando congela e scongela, è una roccia molto longeva, dalla durata praticamente eterna.
  • non richiede grandi opere di manutenzione.
  • è una pietra naturale viva che reagisce all’ambiente esterno formando patine sottili e diventando con il tempo leggermente più opaca.
  • è un materiale naturale, ecologico, ecocompatibile: la sua particolare composizione permette di soddisfare tutte le esigenze di lavorazione senza impiegare additivi, leganti e sostanze inquinanti.
  • ha una buona conducibilità termica e una grande capacità di accumulo di calore.

Idee per pavimentazioni esterne in pietra: cosa si può realizzare con la pietra di Luserna.

Pavimenti per esterni con sampietrini

I piccoli cubetti in pietra di Luserna sampietrini sono perfetti per realizzare la pavimentazione di cortili, vialetti pedonali e posti auto. Le dimensioni e le cromie dei sampietrini possono variare, così come lo schema di posa; le disposizioni più gettonate sono fila, cerchio o semicerchio, archi, ventaglio, coda di pavone, rosoni. Scegliere sampietrini come rivestimento per la pavimentazione degli spazi esterni significa optare per una soluzione decorativa dal forte impatto estetico, bella da vedere ma anche relativamente economica e soprattutto molto resistente e duratura. Per la loro forma e posa, questi blocchetti garantiscono buona permeabilità e drenaggio dell’acqua, difficile che si formino pozzanghere in caso di forte pioggia, inoltre non risultano scivolosi. Questa pietra lavorata a cubotti è perfettamente calpestabile, resiste sia al transito di veicoli sia al passaggio a piedi.

Pavimenti per esterni con sampietrini

Pavimentazione in quadrettoni di pietra

Piastrelle quadrate o rettangolari in pietra dalle dimensioni contenute e regolari vengono posate una di fianco all’altra, perfettamente in fila e riga o leggermente sfalsate. L’effetto è piacevole, ordinato e curato. Un rivestimento in pietra a quadrotti risulta perfetto per lastricare e rivestire il cortile davanti casa, il piazzale che conduce a garage e rimessa, ma anche il bordo di una piscina. A seconda di gusti ed esigenze è possibile scegliere la tonalità cromatica di lastre e piastrelle di pietra, dalla tipica tonalità grigio-azzurra della pietra di Luserna a soluzioni multicolori oppure a tinta omogenea.

Pavimentazione in quadrettoni di pietra

Piazzali in pietra con pavimentazione a mosaico opus incertum

Per la pavimentazione di piazzali e ampi spazi esterni la tecnica più in voga è quella a mosaico opus incertum che prevede un rivestimento fatto con pietre tutte diverse l’una dall’altra per dimensioni e forma, posate in modo irregolare senza uno schema. Ne risulta una pavimentazione in pietra unica e originale, non regolare e difficilmente replicabile. La realizzazione sta tutta nella bravura (e nella pazienza!) del posatore che sceglie un pezzo alla volta e lo avvicina agli altri come fossero pezzettini di un mosaico, avendo cura di affiancare nel migliore dei modi lati e spigoli.

Piazzali in pietra con pavimentazione a mosaico opus incertum

Vialetti con pietre irregolari

Per realizzare la pavimentazione di un percorso di passaggio o di un vialetto in giardino che dall’ingresso conduce fino all’orto o che gira tutto intorno alla casa si possono scegliere pietre naturali diverse per dimensioni, forma e colore. Si può lastricare un sentiero con pietre di Luserna disposte in modo apparentemente casuale ma in realtà perfettamente studiato. Pietre tutte diverse, affiancate, quasi incastrate come le tessere del gioco del Tetris.

Vialetti con pietre irregolari

Scale esterne in lastre di pietra

Per la realizzazione di scale esterne, gradini e alzate possono essere impiegate lastre di pietra di Luserna opportunamente lavorate, trattate e posate. La superficie di queste lastre è resa ruvida e antiscivolo così da evitare accidentali cadute e scivolamenti; i bordi sono arrotondati; la disposizione dev’essere tale da evitare infiltrazioni d’acqua e la formazione di pozzanghere.
A seconda degli impieghi, per realizzare scale esterne vengono utilizzati lastroni di pietra fiammata a spessore fisso o variabile.

Scale esterne in lastre di pietra
Queste sono solo alcune idee per pavimentare gli spazi esterni della casa. Infiniti progetti, infinite realizzazioni ma una certezza: la pietra di Luserna è un materiale naturale unico, dalla firma inconfondibile, per chi non vuole rinunciare né alla funzionalità né all’estetica.

24 Luglio 2020 / / Idee

Report sulla settimana della moda digitale

Conclusa lo scorso 17 luglio, la Milano Digital Fashion week è stata la risposta online ufficiale al Covid-19. Presentata virtualmente dal 14 al 17 luglio, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha reso accessibile al pubblico l’esibizione Milanese.

Nata dalla collaborazione tra Accenture e Microsoft, la piattaforma dedicata alla manifestazione ha ospitato 41 marchi.

Le collezioni uomo S/S 2021 e le pre-collezioni uomo e donna sono state rese disponibili attraverso specifici canali digitali.

Se si esclude la piattaforma dedicata alla manifestazione, i social media sono stati uno dei canali diretti alla Milano Digital Fashion Week.

Tra gli altri, le collaborazioni tra CNMI con il New York Times e Urban Vision. Se il primo tra i due ha proposto in esclusiva i video delle collezioni, il secondo ha trasferito la manifestazione nelle piazze principali di Milano attraverso maxi-led, offrendo in diretta streaming uno spettacolo metropolitano immersivo.

Ma come è stata proposta la manifestazione? È stata apprezzata la Milano Digital Fashion Week? Quali maisons hanno segnato l’evento? Scopriamolo insieme.

Come per la Paris Haute Couture Week, i cambiamenti sono stati radicali. Molti dei marchi in calendario hanno deciso di posporre le sfilate. In tal senso i brands hanno implementato video sotto forma di fashion film, interviste e documentari.

Rispetto all’esibizione parigina, la manifestazione digitale di Milano non è stata ampiamente apprezzata. A tal proposito se nella Paris Haute Couture Week i marchi hanno dato spazio all’artigianalità, le maisons di Milano sembrano aver messo in secondo piano questo importante elemento.

Nello specifico, i buyer non hanno approvato i video prodotti per la manifestazione.

Troppo mainstream e poco strumentali, le video presentazioni effetto spot sembrano aver sminuito le potenzialità delle collezioni.

Un esperimento da riformulare ma nel quale molti dei brands in calendario hanno provato a lasciare il proprio segno.

14 luglio 2020.

Ad inaugurare l’evento, la delicatezza della natura contrapposta al rigore.

Se Plan C e Vivetta sembrano aver unito tecnologia e natura, Prada ha formulato una collezione minimale dal design puro. Filmata da cinque artisti differenti, la presentazione esprime senza ombra di dubbio la filosofia del marchio.  

15 luglio 2020.

I protagonisti del secondo giorno?

Sicuramente Etro e Dolce & Gabbana, i quali non hanno rinunciato a sfilare. Lo spirito caldo e materico di Etro contrapposto a quello freddo e candido di D&G, hanno creato un connubio perfetto ad alimentare le aspettative sulla manifestazione.

Da nominare infine Santoni. Le origini del marchio, sembrano essere state trasposte sapientemente nella collezione dove artigianalità ed eredità del marchio sono elegantemente unite.

16 luglio 2020.

Proseguendo, nel terzo e penultimo giorno di manifestazione consiglio la visione del fashion film del brand Simona Marziali ed il docu-film del marchio Tod’s. Marchi simboli di un’artigianalità ricercata, sembrano oscillare finemente tra creatività e rigore.

17 luglio 2020.

A concludere la Milano Digital Fashion Week, il designer sperimentale Gall ed il brand Gucci. Se il primo attraverso la propria collezione sembra trasportarci nella natura selvaggia in cui è l’uomo a doversi adattare alla stessa e non viceversa, il secondo sembra portare avanti il concetto di cambiamento. Un lavoro empirico in cui esprimersi pienamente e senza obbligo alcuno.

Concludo ricordando l’appuntamento con la Milano Moda donna e uomo dal 22 al 28 Settembre prossimi.


B.

L’articolo MILANO DIGITAL FASHION WEEK proviene da Laura Home Planner.

22 Luglio 2020 / / Dettagli Home Decor

piscina ad acqua salata

Quello della piscina è ormai diventato uno status symbol da sfatare. Se ne trovano in commercio di tutti i tipi e ad ogni portata concedendo ai più di potersi godere il benessere di una nuotata o almeno una rinfrescata nel giardino di casa. Affidarsi ad un esperto è comunque la scelta migliore per un buon compromesso tra stile e prezzo incluso tutto il necessario per i completamenti e la manutenzione. Qui entra in campo prontopiscine.it che ha tutto ciò che serve per una realizzazione e manutenzione completa delle nostre attuali o future piscine.

Per chi cerca il dettaglio si può arricchire la piscina con giochi d’acqua, luci, idromassaggi e finiture personalizzate per rendere la propria area benessere davvero unica.

E allora perché non pensare ad una piscina salata? Un tuffo nell’acqua del mare e quella salsedine sulla pelle, wow!

In verità non si tratta di un semplice vezzo sensoriale quello dell’uso di acqua salata bensì un trattamento per migliorarne la qualità e la disinfezione: evita lo stoccaggio di prodotti chimici pericolosi e semplifica la manutenzione della piscina, con le possibilità offerte da un sistema di trattamento sicuro.

Piscina salata, come funziona

L’uso del sale è un esempio di sistema di disinfezione efficiente e sostenibile: le piscine con acqua salata, infatti, sono considerate più naturali in quanto limitano l’utilizzo di prodotti chimici con un impatto sull’ambiente notevole, decisamente più sano.

Una volta installato l’apparecchio, basta solamente versare il sale granulare o in pastiglie direttamente nella vasca e si converte una tradizionale piscina a “cloro” nella sua gemella ad acqua salata. Il processo elettrolitico avviene immediatamente con la scomposizione della molecola di cloruro di sodio e consente una disinfezione costante, mentre la sonda per il pH ne monitora il valore, sempre da tenere sotto controllo per evitare eccessi di granulosità o corrosioni.

Grazie al minor utilizzo di prodotti chimici specifici e alla automazione del sistema, la manutenzione delle piscine ad acqua salata permette un sensibile risparmio economico.

Inoltre l’acqua salata in piscina, che è comune nei centri benessere per la thalassoterapia, viene impiegata a scopi cosmetici e curativi, perché non sfruttare le proprietà terapeutiche anche a casa? Quando si esce dalla piscina trattata con acqua salata, la pelle risulta più liscia e rilassata e senza odore di cloro.  Inoltre, la piscina con acqua salata mantiene alcuni benefici propri dell’acqua di mare come, per esempio, l’effetto antisettico che elimina gli agenti patogeni della pelle, oltre che offrire una migliore galleggiabilità quando ci si immerge in piscina.

piscina in villa moderna

Vantaggi della piscina ad acqua salata

Se stai pensando di acquistare una piscina, il consiglio è di valutare prima con attenzione i vantaggi che si hanno nello scegliere un sistema ad acqua salata:

  • richiede meno manutenzione con conseguente risparmio economico
  • riduzione nell’utilizzo di prodotti chimici, in questo modo, l’impatto sull’ambiente e sull’uomo è decisamente più sano e sostenibile;
  • concentrazione di cloro minore nell’acqua, con conseguente riduzione dei danni per la pelle e gli occhi dei bagnanti, specialmente dei soggetti allergici, dei bambini e delle persone anziane;
  • produzione continua e dosaggio automatico del cloro;
  • la leggera salinità della piscina ad acqua salata ricorda molto l’acqua di mare, mentre l’assenza di odore di cloro renderà il bagno più confortevole;
  • risparmio notevole, in quanto viene utilizzato del sale stabilizzato in pastiglie;
  • alcuni clorinatori per piscina moderni permettono la ionizzazione del rame, con il rilascio di ioni dal potere battericida e alghicida;
  • grazie ad un minore utilizzo di prodotti chimici, la durata di una piscina ad acqua salata sarà più longeva.

Articolo di Silvia Fabris

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21 Luglio 2020 / / Dettagli Home Decor

Anche se non si possiede una stanza dedicata, bastano pochi metri quadrati per avere una zona attrezzata con tutto l’indispensabile per il bucato. Ecco i nostri consigli su come ricavare una zona lavanderia pratica e funzionale in casa in pochi centimetri.

Disporre in casa di un locale spazioso da destinare esclusivamente al bucato, nel quale lavare, asciugare e stirare comodamente, è il sogno di molti. Oggi, però, le superfici delle case si sono notevolmente ridotte, quindi è necessario sfruttare un vano o ritagliare un angolo per integrare la lavanderia.

Qual è il posto giusto per una lavanderia in casa?

Individuare il punto della casa più adatto alla zona lavanderia è il primo passo. Per determinare quale sia il posto giusto occorre tenere in considerazione la posizione degli impianti e la dimensione degli elettrodomestici. La soluzione ottimale sono bagno e cucina dove gli attacchi all’impianto idraulico sono già presenti.  Naturalmente è possibile predisporre gli impianti al fine di ricavare la lavanderia nell’antibagno, nello sgabuzzino oppure lungo un corridoio o nel disimpegno sfruttando la presenza di una nicchia e prevedendo un sistema di schermatura e una presa di corrente se non è già presente.

Qual è la superficie minima per una lavanderia in casa?

Basta 1 mq e anche meno per organizzare una lavanderia in casa. Quando lo spazio è ridotto al minimo è sufficiente infatti posizionare una lavatrice dalla dimensione standard da 60 cm sopra la quale mettere un’asciugatrice delle medesime dimensioni. Se invece si dispone di una parete lunga almeno 1 mt si potrà affiancare ai due elettrodomestici anche un mini lavatoio o un piccolo modulo a colonna; se la parete è lunga almeno 1,30 mt si potranno affiancare lavatrice e asciugatrice sfruttando la parete in altezza con delle mensole o con uno stendibiancheria da appendere; con altri 50 cm a disposizione si potranno inserire gli elettrodomestici all’intero di un mobile, ricavando anche un piccolo spazio contenitivo.

mobile lavanderia con o senza ante

La lavanderia di casa in solo 175 cm

Grazie alla scelta di arredi ad hoc è facile ricavare una lavanderia in casa in poco spazio. VE.CA Arredamenti, ad esempio, nel suo negozio online, propone un’ampia gamma di soluzioni adatte a realizzare un angolo o un vano dedicato, come il mobile coprilavatrice Riga. In solo 175 cm questo arredo permette di nascondere alla vista gli elettrodomestici come lavatrice o asciugatrice, senza rinunciare a estetica e funzionalità.

Il mobile lavanderia Riga, che misura complessivamente L 175 cm X P 68 cm e H 92 cm, è composto da due moduli da 66 cm di larghezza ideali per ospitare lavatrice e asciugatrice, oltre a un terzo modulo largo 33 cm e dotato di ripiano, nel quale collocare detersivi, mollette per stendere e qualsiasi altro accessorio/oggetto. A seconda del punto della casa in cui lo si inserisce, il piano superiore del mobile Riga può essere sfruttato come pratico “piano d’appoggio” sopra il quale sistemare la cesta del bucato da stirare, il ferro da stiro, la scatola del cucito e molto altro. Per ottimizzare ulteriormente lo spazio basterà sfruttare la parete in altezza abbinando pensili o mensole.

parete attrezzata per lavanderia

Prodotto in Italia e realizzato in legno laminato HPL di alta qualità, il mobile lavanderia Riga può essere anche realizzato su misura sia nel colore e sia nella dimensione, con o senza ante. Il prodotto arriva già montato e pronto per essere collocato nell’ambiente lavanderia, basterà fissare le staffe fissate al suo interno.

Se vuoi scoprire altre soluzioni per la lavanderia di VE.CA Arredamenti clicca qui!

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20 Luglio 2020 / / Design

cassetto cucina bene organizzato

Le soluzioni per ricavare più spazio in cucina e renderla funzionale

Grande o piccola che sia, il segreto che rende una cucina davvero funzionale è l’ottimizzazione dello spazio. Organizzare la distribuzione di accessori, utensili e stoviglie consente infatti di muoversi in un ambiente ordinato e razionale, dove ogni cosa è a portata di mano.

ARAN Cucine, ad esempio, propone tante soluzioni per sfruttare al meglio ogni centimetro a disposizione e rendere fruibili anche gli angoli meno accessibili, così che ogni oggetto trovi il suo posto senza creare disordine.

Suddividi lo spazio interno dei cassetti

Suddividere lo spazio interno dei cassetti è fondamentale per dividere posate, pentole e piatti; in questo modo, oltre a separarli rendendoli subito riconoscibili, è possibile conservarli meglio nel tempo, evitando che sbattano gli uni contro gli altri. Disponibili in varie dimensioni, i portaposate in legno e alluminio prevedono diversi moduli, alcuni dei quali dedicati anche alle spezie o ai rotoli da cucina, e piccole scatole in cui riporre ciò che si reputa necessario. Le ante estraibili con cestoni e cassetti interni, ideali per le stoviglie, si possono attrezzare con divisori tubolari che delimitano lo spazio organizzandone al meglio il contenuto.

cassetti cucina bene organizzati

Sfrutta al meglio la profondità dei mobili

Colonne e basi ad angolo, accessoriate con ripiani estraibili rotanti, consentono di sfruttare tutta la profondità dei mobili con estrema facilità: basta infatti un semplice gesto per avere a portata di mano, e di sguardo, tutto ciò che è riposto in dispensa.

ripiani estraibili in cucina

Sfrutta le pareti

Ancora, i sistemi a parete rendono fruibile una superficie troppo spesso sottovalutata, ovvero lo schienale della cucina. Magnetolab – come suggerisce il suo nome – è un pannello magnetico sul quale agganciare specifici accessori in acciaio come ganci, mensole, o supporti per tablet. Con massima libertà di movimento, sarà possibile spostare gli oggetti dove è necessario ogni volta che lo si desidera, mentre la retroilluminazione permetterà una migliore visibilità sul top della cucina.

parete cucina magnetica

Ulteriore elemento a parete, è il telaio in alluminio Dama, componibile e attrezzabile: basta equipaggiarlo con mensole e ganci per far posto ad ingredienti, utensili o a tanti altri piccoli oggetti

parete cucina attrezzata

Organizza il vano sotto lavello

Infine, ma non meno trascurabili, i vani sotto-lavello, quasi sempre utilizzati per ‘nascondere’ il pattume e riporre alcuni prodotti per la pulizia. In questo caso ARAN Cucine propone bidoncini estraibili di varie dimensioni, ideali per la raccolta differenziata e dotati di filtro anti-odore, e ripiani in alluminio perfetti per riporre spugnette e detersivi.

sottolavello cucina

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20 Luglio 2020 / / Dettagli Home Decor

soggiorno moderno con montascale

Oggi, grazie alla possibilità di personalizzare finiture e rivestimenti, anche un ausilio per la mobilità come il montascale può integrarsi in modo elegante dentro casa senza “stonare”.

Vivere in una casa che si sviluppa su più piani, con persone che presentano difficoltà motorie, è un problema che può essere risolto. La soluzione ottimale è l’installazione di un montascale per abbattere le barriere architettoniche. Chiamato anche servoscala, il montascale è un impianto per il sollevamento di persone con problemi di mobilità, impossibilitate a salire e scendere le scale. Azionato mediante un motore elettrico, è ideale sia per scale interne che per rampe di ingresso. L’impianto è costituito da una struttura poco ingombrante e i materiali utilizzati per la sua realizzazione permettono di potersi adattare allo stile di ogni abitazione.

Ma quali sono i prezzi dei montascale che si trovano in commercio? Rispondere alla domanda non è affatto semplice, perché ogni montascale è unico, in quanto progettato e realizzato per rispondere non solo alle esigenze degli utilizzatori, ma anche per adattarsi al contesto in cui sarà inserito. Inoltre, per definire il costo è necessario valutare altri fattori come ad esempio il modello, la tipologia di scala e la sua lunghezza.

Scegliere la tipologia più adatta

Esistono diverse soluzioni che consentono di aiutare anziani e persone con difficoltà motorie, ognuna delle quali ha particolari caratteristiche per rispondere alle esigenze dell’ambiente.

I montascale a poltroncina, per esempio, si adattano facilmente a tutti i tipi di scale, sia rettilinee che curvilinee o addirittura a chiocciola, hanno un ingombro ridotto, sono sicuri, facili da usare e perfetti per le persone anziane o chiunque abbia difficoltà motorie.

I montascale a piattaforma sono più ingombranti rispetto a quelli a poltroncina, ma, proprio per questo, sono adatti al trasporto di persone in carrozzina e disabili con o senza accompagnatore. Rispetto al modello a poltroncina, solitamente coprono lunghi percorsi ma brevi rampe di scale.

Un montascale per ogni stile di casa

Chi ha la necessità di ricorrere a questi strumenti non deve per forza rinunciare al design. Negli ultimi anni, infatti, le aziende del settore hanno dato molta importanza anche all’estetica di questi ausili per la mobilità. Oggi, gli ausili che troviamo in commercio sono molto curati dal punto di vista del design, inoltre, offrono numerose possibilità di personalizzazione.

Si può infatti scegliere la versione con i braccioli o senza, la finitura più adatta per il sistema di ancoraggio, il tipo di materiale e il tessuto per il rivestimento. Anche il colore è un elemento importante, permette al montascale di abbinarsi meglio allo stile della casa e alla tappezzeria.

Dal punto di vista dell’arredamento, per abbinare il più possibile un montascale allo stile della propria abitazione, occorre scegliere il rivestimento della poltroncina più adatto. Per una casa dove prevale uno stile moderno e contemporaneo, la scelta migliore è il rivestimento in tessuto. Il tessuto infatti, consente una più ampia possibilità di scelta, sia dal punto di vista grafico che dei colori. Per il sistema di ancoraggio, invece, il consiglio è di optare per il medesimo colore delle pareti, in questo modo si noterà meno.

Se lo stile della casa è di gusto più classico, per la poltroncina si può optare per una soluzione più elegante come un rivestimento in pelle o eco pelle. Per determinare il colore, occorre considerare le tonalità già presenti nell’ambiente, sia delle pareti che di arredi e complementi. La gamma dei colori è così ampia che è impossibile non trovare la giusta combinazione. Invece per il colore del sistema di ancoraggio è meglio riporre la scelta su una tinta soft, che si abbini allo stile classico della casa.

Una volta installato, con i giusti abbinamenti di materiali, colori e finiture, il montascale non sarà certamente percepito come elemento di disturbo; inoltre, non va dimenticato che si tratta di modelli compatti e poco ingombranti la cui seduta può essere chiusa quando non è in funzione.

L’acquisto di un montascale può rappresentare una spesa importante, il prezzo varia a seconda della tipologia, del modello, delle finiture e dei materiali scelti. Inoltre, più complesso e lungo è il percorso delle scale, maggiore sarà il costo dell’impianto. Tuttavia, anche quest’anno, grazie alle agevolazioni fiscali 2020 previste anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è possibile acquistare un montascale con un recupero pari al 50% dell’importo speso, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro: l’importo verrà rimborsato in 10 quote annuali.

Avere una casa priva di ostacoli e dal design unico, adesso non sarà più un ostacolo.

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