Super bonus COVID al 110%….ristrutturazioni gratis?

Il 13 maggio 2020 è uscito lo schema del decreto legge “Rilancio”, di cui tanto si è parlato e si continua a parlare, che contiene le misure con cui il Governo italiano intende dare risposta al disastro causato dal COVID.

In mezzo ci sono anche alcuni provvedimenti legati al settore dell’edilizia e in particolare al potenziamento di alcune delle detrazioni fiscali già esistenti…ecco le mie riflessioni.

mailling list per ristrutturare casa

I proclami giunti da più parti su tali misure sono stati:

“ristrutturazioni gratis per tutti”

Che poi chi li ha pronunciati non ha fatto altro che riprendere le parole del capo di governo:

“non si spenderà un soldo per le ristrutturazioni”

Il testo del decreto è di oltre 450 pagine e 256 articoli, ma quelli che interessano le misure per il “rilancio dell’edilizia” sono solo tre.

Art. 128: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Art.129 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

Me li sono letti attentamente e, al netto del solito e stucchevole linguaggio “legalese” di cui sono infarciti, tutti i proclami di ristrutturazioni gratis mi paiono per lo meno leggermente gonfiati…

Cerchiamo di capire un po’ meglio come sta la situazione.

[NB: io non sono un avvocato. purtroppo per leggere e capire a fondo alcuni passaggi di questo decreto è necessaria una preparazione da avvocato (a causa di molteplici rimandi a varie leggi).

Ne è un esempio la definizione di edificio a cui faremo accenno e che riveste un ruolo fondamentale per comprendere quanto ampie sono le misure previste in questo decreto.

Non per niente tutti gli articoli e i webinar più autorevoli sull’argomento di questo periodo sono stati fatti da avvocati.

È molto triste che l’edilizia sia da molti anni materia più da avvocati che da progettisti…ma tant’è.

Quindi questa è la mia interpretazione di quello che leggo…sperando di venire smentito in toto da qualche bravo avvocato]

Qualche premessa

Giusto per non dire delle cose e poi dovermi rimangiare tutto, ritengo sia giusto fare alcune precisazioni:

  1. Il testo che mi sono studiato è lo schema del decreto. Quello approvato dal governo ma che non è ancora né ufficiale né in vigore, infatti…
  2. Il decreto dovrà passare alle camere, essere discusso e poi approvato e convertito in legge.
    Durante questi passaggio potranno esserci delle variazioni…(e spesso sono significative)
  3. Molti passaggi sono vaghi e demandati a futuri decreti attuativi. Comunque saranno necessari dei chiarimenti da parte di chi di dovere…che non arriveranno prima che il decreto sia tramutato in legge.

Quindi i tempi sono ancora lunghi per dare un giudizio definitivo.

Vediamo comunque quali sono le misure previste nei tre articoli.

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Art. 128: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

In questo articolo sono contenute tutte le misure legate alle detrazioni fiscali sulla ristrutturazione “potenziate”.

Ci sono tanti aspetti da considerare, io voglio concentrarmi solo su quelli strettamente legati al settore che ci interessa qui: la ristrutturazione di case e appartamenti eseguita dai privati.

Come vedremo a breve, non c’è dubbio che tale decreto punti principalmente all’efficientamento e messa in sicurezza dei condomini e non si interessi molto dei singoli appartamenti…con buona pace di chi voleva fare ristrutturazioni gratis.

Chiarito questo vediamone i contenuti e contemporaneamente facciamo qualche prima riflessione.

Sono quattro le macro-categorie di interventi interessate dalle detrazioni potenziate:

  • Ecobonus (commi 1, 2 e 3)
  • Sismabonus (comma 4)
  • Installazione di sistemi fotovoltaici (commi 5, 6, 7 e 8)
  • Colonnine elettriche (comma 9)

Prima di vedere i dettagli di ognuno tracciamo le linee generali comuni a tutti (e la differenza con il “vecchio”):

  1. La detrazione è pari al 110% (prima era, a seconda della misura, al 50%, 65%, 70%, 75%, 85%)
  2. Il provvedimento vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (la scadenza dell’ecobonus “normale” è al 31 dicembre 2020, per del sismabonus “normale” è al 31 dicembre 2024)
  3. La detrazione va divisa in 5 quote annuali (per l’ecobonus erano 10 rate annuali, per il sismabonus erano già 5 rate annuali)
  4. Le detrazioni valgono solo per i condomini e per le prime case. Quindi le seconde, terze, quarte, etc. case sono escluse

Ok, questi i dati principali…ma la domanda principale chiaramente è: quali sono le opere che effettivamente possono essere detratte?

Come ti ho anticipato il decreto pone forti limitazioni di intervento, soprattutto per l’ecobonus che era la misura più attesa da parte dei proprietari di casa.

E che li lascerà delusi.

Quindi partiamo con vedere proprio…

Le opere rientrati nell’ecobonus che possono essere detratte al 110%

Come forse sai l’ecobonus è un accrocchio di leggi che si susseguono dal 2006, che ogni anno vengono cambiate/integrate e che devono essere confermate con le leggi di bilancio.

Dopo la prima legge del 2006 si è raggiunto un altro punto importante nel 2013. Da allora le variazioni sono state oggettivamente poche.

Se non hai la più pallida idea di come funzioni l’ecobonus (e le detrazioni fiscali in genere), potrebbe esserti utile un passaggio su questi due articoli che ho scritto tempo fa:

Incentivi Ristrutturazione: esistono solo il 50% e il 65%?

Le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di casa tua nel 2018

Se dovessi raccontarti tutta la storia dell’orso dall’inizio faremmo notte…

Tornando al nostro decreto legge “Rilancio”, è il comma 1 dell’articolo 128 che mette i paletti sulle opere rientranti nell’ecobonus e la cui detrazione sale al 110%.

Le 3 misure per cui è prevista la detrazione al 110%

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, […] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici […] ovvero con impianti di microcogenerazione.
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici […] ovvero con impianti di microcogenerazione.

Ti ho evidenziato in neretto i passaggi che nella sostanza fanno piazza pulita del 90% degli interventi di ristrutturazione di interni che ogni anno realizzano i proprietari di casa.

Non voglio tirare fuori adesso statistiche di cui ho già parlato più volte, ma in Italia la maggior parte delle persone vive in città. All’interno di appartamenti dentro i condomini.

Sicuramente c’è una buona parte di persone che vive in ville, villette, case a schiera…ma oggettivamente rappresentano una minoranza (e anche questi in buona parte sono stati esclusi…).

Detto ciò capiamo bene cosa significa quello che abbiamo scritto nell’elenco qui sopra.

Punto a) – isolamento superfici opache

Al punto a) parliamo di isolamento termico degli edifici. Ed in particolare delle cosiddette “superfici opache”. Quindi muri e solai.

Le finestre sono apparentemente escluse da questo bonus al 110% (anche se non è proprio così e lo vedremo più avanti).

Ma il punto centrale che ci interessa è una condizione che viene imposta per accedere alla detrazione del 110%: l’isolamento deve interessante oltre il 25% della superficie disperdente dell’edificio.

Attenzione: parliamo di edificio…non di unità immobiliare.

La definizione di edificio ce la da un’altra legge, il dpr 412/93 (a cui nel decreto rilancio si fa riferimento). All’articolo 1, comma 1 troviamo:

a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; 

Questa è una definizione che troviamo nel decreto citato, ma è più o meno identica anche in altre leggi.

Quindi un appartamento non è un edificio…e un appartamento in condominio non potrà mai (o in casi molto rari) interessare più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio.

[Tra l’altro il “25% della superficie disperdente dell’edificio” è un parametro individuato proprio dalla legge sul contenimento dei consumi energetici per porre un limite tra obblighi di interventi più o meno stringenti.]

Detto ciò il risultato è che viene limitata di molto la possibilità di accedere a questo bonus del 110%. Un singolo proprietario di casa che ristruttura il suo appartamento a queste condizioni non riuscirà ad accedervi.

Invece un condominio sì.

L’obiezione potrebbe essere: “ma per isolare in condominio bisogna per forza fare il cappotto, quindi deve intervenire il condominio”.

Non è così: l’anno scorso ho isolato completamente un grande appartamento in condominio intervenendo sulle pareti perimetrali e sul soffitto dall’interno (e senza perdere spazio in casa…).

Proseguendo, all’interno del testo si parla anche dell’ammontare massimo della spesa che può essere detratta, pari a 60.000€ (per unità immobiliare in caso di condomini).

Quindi le somme spese in eccedenza rispetto a queste non vengono detratte al 110%.

Fermo restando che è una somma importante…solitamente per un isolamento si spende molto meno…c’è da evidenziare che nella formulazione “normale” dell’ecobonus 60.000€ sono la detrazione massima, corrispondente al 65% di una spesa complessiva su cui calcolarla, che pertanto risulta essere di oltre 90.000€.

Quindi se detrai al 65% è plausibile che la spesa possa superare i 90.000€, se invece detrai al 110% la spesa diminuisce…

Fatto questo inciso, andiamo oltre.

Punto b) – impianti di climatizzazione centralizzati

Al punto b) il decreto è molto chiaro: si parla di realizzare impianti di climatizzazione centralizzati. Quindi condominiali.

Anche in questo caso quindi il singolo proprietario che ristruttura il suo appartamento è escluso.

Una cosa che salta agli occhi è la “localizzazione” degli interventi che possono accedere al bonus al 110%: solo se sono realizzati sulle parti comuni.

Spieghiamo: un impianto centralizzato è formato da impianti che servono tutti gli immobili (e che quindi sono “parti comuni”); ma è formato anche da tutti quegli elementi che si trovano all’interno dei singoli appartamenti…che non sono comuni ma privati…e quindi sono esclusi da tale bonus.

Verosimilmente se sostituisco un impianto di climatizzazione condominiale dovrò fare interventi anche dentro i singoli appartamenti…

Per quanto riguarda la somma da detrarre, la spesa massima è pari a 30.000€ (per unità immobiliare).

Punto c) – impianti di climatizzazione su edifici unifamiliari

Infine il punto c) è espressamente rivolto ad “edifici unifamiliari”.

Facciamo riferimento alla definizione precedente di edificio e ancora una volta tagliamo fuori tutti gli appartamenti. Ma anche le case a schiera e le bifamiliari…

Tra l’altro in questo caso sono esclusi dalla “detrazione potenziata” tutti gli impianti a metano (invece consentiti per i condomini), a meno che non siano ibridi (cioè con una parte da altre fonti energetiche).

In sostanza vengono promosse principalmente le pompe di calore che, per intenderci, sono i sistemi con cui funzionano i condizionatori.

Chiaramente parliamo di impianti evoluti e non il classico split economico del centro commerciale che ti metti per fare fresco in estate…

Per questi interventi la spesa massima detraibile è di 30.000€.

Queste sono le tre tipologie di interventi rientranti nell’ecobonus e direttamente detraibili al 110%.

Avevo ragione a dire che per chi vuole “ristrutturare la casa gratis” sono un po’ deludenti?

Se hai una villa ti va bene…se hai un appartamento invece…

I paletti messi sono molto rigidi e tagliano fuori gran parte delle abitazioni, a meno che non sia il condominio a fare i lavori.

Insomma il proclamo “ristrutturerete casa gratis” è una bufala.

Detto ciò vediamo altri aspetti interessanti.

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Estensione della detrazione del 110% alle altre misure dell’ecobonus

Poco fa abbiamo detto che, ad esempio, la sostituzione degli infissi è esclusa dalla misura potenziata.

Però…se viene fatto l’isolamento delle strutture opache…è possibile detrarre al 110% anche la sostituzione delle finestre.

Infatti al comma 2 dell’articolo 128 viene chiarito che, nel caso in cui si faccia uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) (quelli che abbiamo appena visto), anche tutte le altre opere che eseguite contemporaneamente e che fanno parte di quelle agevolate con l’ecobonus, possono rientrare nella stessa percentuale di detrazione.

Quindi parliamo sostanzialmente di sostituzione infissi, schermature solari e pannelli solari.

Un po’ cervellotico…ma comunque è così.

C’è poi un ultimo paletto da superare per poter sfruttare le detrazioni al 110%. E lo troviamo nel comma 3 dell’articolo 128. Riguarda le:

Prestazioni da raggiungere per accedere al bonus del 110%

Deve esserci un miglioramento di 2 classi energetiche dell’immobile per poter detrarre al 110%.

Miglioramento che deve essere dimostrata con un attestato di prestazione energetica (A.P.E.) pre e post intervento.

Le classi energetiche attualmente normate sono 10. Dalla più alta alla più bassa: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.

C’è da dire che la maggior parte degli edifici sono tra la classe E e la classe G…quindi solitamente con gli interventi previsti dall’ecobonus (rispettando i parametri di legge) non è un gran problema salire di due classi.

Il problema è che non esistono A.P.E. per i condomini ma solo per le singole unità immobiliari…la gestione di questa cosa non sarà semplice…

C’è una “postilla” a questo comma che però spariglia le carte: se non è possibile salire di due classi energetiche, si può accedere ugualmente alla detrazione del 110% dimostrando che si è raggiunta la massima classe possibile in relazione all’intervento. 

E con questo…abbiamo finito con l’ecobonus.

Passiamo al sismabonus, di cui si parla nel comma 4.

Fortunatamente da qui le cose sono più semplici…

La detrazione al 110% per interventi di miglioramento sismico

Ancora una volta non mi sembra il caso di ripetere concetti già espressi. Puoi fare riferimento a questo articolo sul sismabonus che ho pubblicato qualche tempo fa:

Ristrutturazioni antisismiche: sisma bonus for dummies!

Detto ciò la detrazione al 110% viene genericamente estesa a tutti gli interventi classificati dall’ecobonus.

Quindi:

  • Semplice miglioramento sismico: si passa dal 50% al 110%;
  • Miglioramento di una classe di rischio: si passa dal 70% al 110%;
  • Miglioramento di due classi di rischio: si passa dall’80% al 110%;
  • Miglioramento di una classe di rischio per opere su parti comuni (p.e. strutture dei condomini): si passa dal 75% al 110%;
  • Miglioramento di due classi di rischio per opere su parti comuni: si passa dall’85% al 110%;
  • Demolizione e ricostruzione (con criteri antisismici): si passa dal 75%/85% al 110%.

Inoltre viene introdotto il concetto di cessione del credito, ampiamente approfondito negli articoli successivi del decreto: in caso di cessione del credito la detrazione-extra scende dal 110% al 90%.

E anche per il sismabonus è tutto…passiamo alle:

Misure per fotovoltaico e colonnine elettriche

Per il fotovoltaico i commi di riferimento sono i 5, 6, 7, 8.

Qui sono incentivate sia l’installazione dei pannelli fotovoltaici con relativa impiantistica (comma 5) che dei sistemi di accumulo dell’energia (comma 6).

Per quanto riguarda i pannelli:

  • Detrazione del 110%
  • La detrazione va divisa in 5 rate annuali
  • Ammontare massimo delle spese di 48.000€
  • Limite di spesa di 2.400€ a Kw installato
  • Il limite scende a 1.600€ a Kw se l’intervento viene classificato come “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” (bisogna fare riferimento alle definizioni del Testo Unico dell’edilizia, d.pr. 380/2001)

(Giusto per chiarire: l’installazione dei pannelli fotovoltaici di norma rientrano nell’edilizia libera, quindi non nelle tre categorie qui sopra. Però ci possono essere delle casistiche particolari…)

C’è da evidenziare che prima la detrazione massima era di 48.000€ corrispondente al 50% di una spesa massima di 96.000€.

E inoltre si parla di spesa massima, non per singola unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo (comma 6) viene detto che possono essere realizzati insieme ai pannelli o anche dopo. Tutte le detrazioni sono uguali a quelle dei pannelli (che abbiamo appena visto) solo che il limite di spesa per Kw installato è di 1.000€.

Sulle colonnine elettriche (quelle per la ricarica dei veicoli per intenderci) al comma 9 si dice che la detrazione è del 110% da dividere in 5 rate annuali.

Bene…queste sono le misure generali previste dall’articolo 128 del d.l. rilancio per quanto riguarda l’edilizia (e assimilabile).

Prima di passare a crediti di imposta e sconti in fattura, ci sono però altre cose inserite nei commi successivi dell’articolo 128, che ritengo sia utile vedere rapidamente.

Varie ed eventuali

Comma 11…no seconde case

Una persona fisica (come puoi essere tu) che fa gli interventi previsti per l’ecobonus (commi 1-3 dell’articolo 128) su edifici unifamiliari che non siano adibiti ad abitazione principale, non può accedere alla misura del 110%.

In sostanza vengono escluse le seconde case. Se hai la villa al mare non vale…

Però se lo fai esercitando attività di impresa…vale.

Cioè, se sei un’impresa che ristruttura e poi vende, puoi accedere alla detrazione del 110% anche per gli interventi di ecobonus (per il sismabonus non c’è questa limitazione).

Comma 12…cessione del credito e sconto in fattura

Qui viene introdotta questa possibilità…che però viene approfondita nell’articolo successivo (tra poco ne parliamo)

Comma 13…visto di conformità

Chi chiede la detrazione deve ottenere un “visto di conformità” sui dati inseriti nella documentazione con cui attesta il diritto ad accedere alla detrazione.

In sostanza ci vuole qualcuno che dica che non stai dicendo balle.

E questo qualcuno sono commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro.

Comma 15…trasmissione

Naturalmente tutta la documentazione deve essere completamente in regola e non si scampa dagli adempimenti classici dell’ecobonus (trasmissione schede ad enea, pagamenti, produzione e conservazione documentazione, etc.).

Ok…abbiamo veramente finito l’analisi delle misure di detrazione estese al 110%.

So già che per molte persone il sorriso si è trasformato in una smorfia di delusione.

Prima di cedere allo sconforto dobbiamo analizzare l’altra parte delle promesse fatte e che hanno allettato molte persone: la possibilità di cedere la detrazione a terzi o addirittura farsi scontare tutto l’importo speso da chi esegue i lavori.

Già perché uno dei grossi problemi è che molte persone vorrebbero fare una ristrutturazione ma non hanno i soldi…

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Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Partiamo col chiarire un paio di concetti.

Le detrazioni fiscali normalmente funzionano con il criterio di capienza.

Cioè sono uno sconto sulle tasse che devi pagare.

In sostanza se devi pagare 1.000€ di tasse con la detrazione puoi avere uno sconto su tale somma.

Però se la detrazione a cui hai diritto è pari a 1.100€, ne detrai 1.000€, ma i 100€ in più a cui avresti diritto non ti vengono restituiti…semplicemente li perdi. E non puoi utilizzarli gli anni successivi.

Il credito di imposta invece funziona proprio così: se quest’anno devi pagare 1.000€ di tasse e hai un credito di imposta di 1.100€, puoi:

  • azzerare le tasse di quest’anno e i 100€ che ti avanzano stanno lì da parte e puoi utilizzarli gli anni successivi sempre per diminuire le tasse;
  • utilizzare solo una parte del credito per abbassare le tasse e riservarti il restante negli anni successivi;
  • o addirittura chiedere il rimborso del credito di imposta (totale o parziale).

Infatti il credito di imposta non sono altro che maggiori tasse che tu hai già pagato e che lo stato di deve…nella sostanza sei creditore nei confronti dello stato.

Questi due concetti sono importanti per quanto diremo adesso.

Comma 1 – sconto in fattura e cessione del credito

L’articolo 128-ter al comma 1 ci dice che, invece di usufruire direttamente della detrazione, puoi:

  1. Avere uno sconto in fattura, da parte del fornitore (o dell’impresa), pari all’ammontare dovuto.
    Il fornitore recupera tale somma come “credito di imposta”, che può a sua volta cedere anche a soggetti terzi (come banche o finanziarie)
  2. Trasformare la detrazione in credito di imposta con la possibilità di cederlo ad altri soggetti (ancora banche o finanziarie)

Al comma 3 viene chiarito che:

  1. Il credito di imposta derivante da queste misure va utilizzato solo a compensazione…non puoi chiederlo indietro come per il credito di imposta normale;
  2. Il credito di imposta deve essere utilizzato con la ripartizione annuale delle detrazioni (quindi 5 anni). Quello che “avanza” lo puoi usare negli anni successivi.

Su questo faremo delle riflessioni alla fine perché forse è l’unico passaggio veramente interessante (e meno brutto di come viene dipinto da imprese, professionisti e artigiani).

Però prima torniamo indietro al comma 2 dell’articolo.

Comma 2 – estensione di sconto in fattura e credito di imposta ad altre detrazioni

Il comma 2 ci dice che è possibile trasformare le detrazioni fiscali in credito di imposta (od ottenere lo sconto in fattura) non solo per le misure potenziate al 110%, che abbiamo visto nell’articolo 128, ma anche per:

  • Le detrazioni maturate per la ristrutturazione della casa (bonus casa)
  • Le detrazioni maturate per tutte le misure dell’ecobonus
  • Le detrazioni maturate per le opere di cui al bonus facciate

Spieghiamoci.

Sai che se ristrutturi casa hai diritto alla detrazione del 50% (bonus casa) da ripartire in 10 rate annuale.

Qui ti dicono che invece di fare la detrazione normalmente puoi chiedere lo sconto in fattura o trasformare la detrazione in credito di imposta (e trasferire tale credito a terzi).

E questo vale anche per le misure dell’ecobonus non direttamente inserite nell’articolo 128.

Ad esempio se sostituisci gli infissi hai diritto alla detrazione del 50% (ecobonus), e puoi chiedere lo sconto in fattura o trasformare la detrazione in credito di imposta o trasferire tale credito a terzi.

Quindi una misura a favore di chi si ristruttura la casa finalmente l’abbiamo trovata!

…certo siamo lontani da “ristrutturi casa gratis”…

Art.129 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

Questo è l’ultimo articolo di interesse.

Qui non c’è niente di molto diverso da quanto abbiamo visto nell’art. precedente…semplicemente viene chiarita la possibilità di cessione del credito, anche parziale, a banche e finanziarie.

Un paio di riflessioni

Chiudiamo questo lungo articolo con qualche riflessione…

1 – chi deve ristrutturare casa (e non ha una villa) è sostanzialmente escluso da queste misure

Come abbiamo già detto più volte la realtà dei fatti si scontra in modo crudo con i proclami e le speranze che avevano acceso in molti.

In questi giorni sono stato contattato da varie persone che volevano più informazioni su queste “detrazioni fiscali potenziate”

…il leit motiv era: “se le cose stanno veramente così rivoluziono casa”.

Oggettivamente già dalle prime indiscrezioni che erano trapelate nei giorni scorsi mi sembrava che i proclami del governo fossero esagerati. Ora ne abbiamo conferma.

Purtroppo molte aspettative andranno deluse.

Infatti siamo di fronte a misure che privilegiano gli interventi su edifici interi e non su singole unità immobiliari.

Personalmente ritengo sacrosanto e prioritario l’intento di promuovere finalmente una seria riqualificazione dei condomini, senza fermarsi al solo lato estetico, come è stato fatto con il bonus facciate.

Avevo espresso questo mio pensiero proprio nell’articolo che ho dedicato al bonus facciate e che puoi trovare qui:

Bonus facciate: perché è tutta un’operazione di facciata

2 – sconto in fattura no, cessione del credito sì

C’è poi da spendere due parole su sulla questione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Diamo per scontato che uno sconto in fattura del 100% è di per sé irrealizzabile per evidenti motivi.

Un’impresa (o un fornitore) le cui entrate sono date principalmente dall’esecuzione di opere edili ed impiantistiche, non può permettersi di scontare a tutti il 100% di quanto dovrebbe fatturare. Anche a fronte di un credito di imposta acquisito.

Gli stipendi deve continuare a pagarli e il materiale a comprarlo.

Certo c’è da dire che le opere per cui è previsto lo sconto in fattura del 100% non costituiscono la totalità di quelle che un’impresa esegue.

Ad esempio, parallelamente all’isolamento delle pareti, saranno verosimilmente necessarie altre opere, per le quali il committente non può chiedere lo sconto in fattura del 100%…

Quindi un’impresa potrebbe ipoteticamente compensare parte dello sconto con i guadagni derivati da quelle opere (anche se abbiamo visto che lo sconto in fattura è esteso a tutte le opere detraibili, seppur con percentuali minori).

…ma a prescindere da queste riflessioni ritengo che lo sconto in fattura del 100% non sia una soluzione sostenibile, soprattutto a fronte della dimensione e della forza finanziaria di imprese e artigiani che lavorano nel settore delle ristrutturazioni.

Qui però viene in soccorso la cessione del credito. Questo è il passaggio che potrebbe far funzionare il tutto.

E a cui tra l’altro possono accedere non solo i committenti ma anche le imprese (girando il credito maturato dallo sconto in fattura).

Infatti intervengono soggetti quali banche e finanziarie che:

  • Sono delle potenze economiche
  • Hanno interessi in molteplici settori, non solo in quello edile

Quindi potrebbero trovare convenienza a caricarsi questi crediti, con cui andare a coprire tasse derivate da tutte le attività che svolgono.

E il fatto che la detrazione sia al 110% potrebbe incentivare ulteriormente la cosa: quel 10% in più rispetto a quanto speso effettivamente, potrebbe essere il margine di banche e finanziarie.

Certo c’è la necessità di trasparenza e di controllo sui conti…abbiamo visto che è stato introdotto il soggetto che verifica questi aspetti, ma personalmente ritengo che ci sia ancora un grande punto interrogativo su tale aspetto.

3 – i tempi

C’è un’ultima riflessione da fare: i tempi previsti nel decreto.

Il bonus del 110% vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sono solo 18 mesi.

Un periodo congruo per interventi già “on the road”. E potrebbe essere congruo anche per interventi di ristrutturazione di appartamenti (che però abbiamo visto essere esclusi), di edifici unifamiliari o piccoli condomini.

Ma per opere condominiali o per interventi che richiedono procedure edilizie complesse (come il permesso di costruire) non sono affatto tempi congrui.

Per approvare i lavori condominiali ci vogliono mesi su mesi di assemblee. Più i tempi di progettazione, recupero delle offerte, preparazione e presentazione delle pratiche edilizie, approvazione (nel caso in cui sia necessaria).

E proprio le pratiche edilizie più complesse, come quelle di permesso di costruire, ci mettono anche più tempo per essere approvate (personalmente la mia esperienza è stata sempre di almeno un anno da quando iniziano i contatti con i clienti).

Invece i tempi dati dal decreto sono stretti…troppo stretti…e costituiscono una grossa incognita per chi deve fare l’intervento.

Se i lavori finiscono dopo il 31 dicembre 2021 che si fa? Niente bonus del 110%? Niente credito di imposta da cedere?

In Italia, se si vuole promuovere interventi importanti, bisogna dare i tempi giusti.

Tra l’altro siamo ancora molto indietro nell’iter: abbiamo un decreto, ma non c’è la legge e non ci sono i decreti attuativi.

In più ci saranno molte domande da porre prima di partire e a cui qualcuno dovrà dare risposta…

Insomma: se so vuole dare forza a queste misure, così come sono attualmente, 18 mesi sono un periodo troppo breve.

Ci sarebbero da fare tante altre riflessioni, decisamente più complesse di quello che ci siamo detto qui.

Lascio ad altri più competenti di me l’arduo compito e mi fermo qui.

Anche perché stiamo parlando di uno schema di decreto…il testo definitivo dovrebbe essere pubblicato in gazzetta lunedì 18 maggio 2020.

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